Regioni

Dissesto idrogeologico, ecco le istruzioni alle Regioni sugli interventi finanziati con 220 milioni di euro

La nota di Casa Italia. Le Autorità di bacino potranno chiedere integrazioni prima di rilasciare il parere

di M.Fr.

Arrivano da Casa Italia le istruzioni per aiutare le Regioni a mettere in moto i 220 milioni di euro stanziati per finanziare gli interventi contro il rischio di dissesto idrogeologio. Il dipartimento della presidenza del Consiglio ha comunicato alle regioni come impostare correttamente le richieste di finanziamento e come "caricare" i progetti sull'apposita piattaforma informatica da utilizzare (Rendis). La nota, firmata dal capodipartimento Elisa Grande, vuole essere anche una mini-guida in risposta alle «tante richieste di chiarimento pervenute» sull'attuazione del Dpcm 18 giugno 2021, con il quale sono stati assegnati e ripartiti i fondi tra le Regioni.

Prima di tutto la nota chiarisce il perimetro degli interventi ammissibili, segnalando il senso di quanto indicato dal decreto. Si tratta degli «interventi aventi ad oggetto attività inerenti la funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dei beni e delle attività produttive, sia in termini di rimessa in efficienza, recupero e miglioramento della stessa. Pertanto, le relazioni relative agli interventi dovranno evidenziare la connessione con tale specifica finalità».

Importante anche il chiarimento sul finanziamento delle progettazioni, cui è riservata una quota di massimo il 15% del finanziamento totale concesso per l'opera. Nel caso in cui sia necessario adeguare una progettazione già esistente, la nota di Casa Italia precisa che le risorse disponibili «non possono essere destinate alla copertura delle spese di adeguamento delle sole progettazioni» ma che «queste ultime sono ammesse unicamente nei limiti in cui siano collegate agli interventi di esecuzione dei lavori». Pertanto, ciascun soggetto attuatore specificare il dettaglio, per ciascun intervento, «delle spese destinate rispettivamente all'adeguamento delle progettazioni, all'esecuzione dei lavori e l'eventuale sussistenza di quote di cofinanziamento».

La nota tocca poi un altro passaggio importante della procedura. Quello del parere delle rispettive Autorità di bacino, condizionato all'acquisizione, da parte di queste ultime, di una «adeguata documentazione tecnica». A questo scopo Casa Italia preannuncia una modifica alla piattaforma Rendis «in modo da renderla coerente con il procedimento speciale previsto dal Dpcm in esame, mediante inserimento di nuovi campi e la previsione in upload del caricamento di alcuni specifici documenti».

Infine la nota ricorda che per avviare il termine di 60 giorni entro cui ottenere il parere dell'Autorità di bacino, le Regioni devono validare in via definitiva gli elenchi, «una volta effettuati gli eventuali inserimenti ed aggiustamenti ritenuti utili», dandone comunicazione sia al dipartimento Casa Italia, sia alle Autorità di Bacino. «Qualora le Regioni abbiano già provveduto alla validazione, le stesse dovranno comunque procedere a una validazione definitiva». Dopo la validazione definitiva «non sarà più possibile modificare gli elenchi inseriti, salva apposita richiesta, in forma scritta, adeguatamente motivata da parte della singola Regione e Provincia autonoma» da inviare al dipartimento.

Durante il periodo di 60 giorni loro concesso per l'esame degli interventi, le Autorità di bacino potranno chiedere integrazioni («in particolare, in caso di interventi che comportino il miglioramento della funzionalità dei reticoli idrografici, le Autorità di Bacino potranno richiedere di allegare una relazione idraulica che ne verifichi gli effetti e assicuri che non sia incrementata la pericolosità a monte e valle del tratto in cui viene realizzato l'intervento»). In questo caso il periodo di 60 giorni può essere sospeso, per poi riprendere dopo che la Regione ha comunicato le integrazioni richieste.

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