Distanze, 1444 derogabile solo in caso di gruppi di edifici previsti in un piano particolareggiato
La Cassazione precisa che la deroga prevista dall’articolo 9, comma 3 non può valere per un solo fabbricato inserito in un contesto edificato
«Agli effetti dell’art. 9, comma 3, del d.m. n. 1444 del 1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi di tale norma soltanto a condizione che sia stato approvato un apposito piano particolareggiato o di lottizzazione esteso alla intera zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico generale, contenente le disposizioni planivolumetriche degli edifici previsti nella medesima zona e avente ad oggetto la realizzazione contestuale di “gruppi...