Urbanistica

Distanze, nessuna validità per le convenzioni tra privati in deroga al Prg

Il Tar Liguria ricorda che sono invalidi gli accordi fra privati che derogano alle disposizioni regolamentari urbanistiche in tema di distanze

di M.Fr.

Il comune ligure di Albenga ha negato la regolarizzazione di un portico realizzato dal richiedente in ragione del mancato rispetto della distanza minima di cinque metri dal confine, prescritta dalle norme tecniche attuative del Prg. Il richiedente ha impugnato il diniego al Tar Liguria sostenendo, tra le altre cose, che «le norme sulle distanze dai confini sono derogabili mediante convenzione tra privati». Il Tribunale amministrativo della Liguria - con la sentenza n.65/2023 dello scorso 4 gennaio - ha respinto l'appello, affermando l'esatto contrario. Ha infatti ricordato che «le convenzioni tra privati che mirano ad introdurre deroghe alle disposizioni regolamentari urbanistiche in materia di distanze sono invalide; e ciò in quanto le norme contenute nei regolamenti comunali che prevedono distanze delle costruzioni dal confine rivestono carattere assoluto ed inderogabile, atteso che non mirano soltanto ad evitare intercapedini dannose o pericolose, ma anche a tutelare l'assetto urbanistico di una determinata zona e la densità degli edifici».

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