Personale

Divieto di assunzioni per gli enti in riequilibrio pluriennale solo se strutturalmente deficitari

Il principio di diritto stabilito dalla Corte dei conti Sezione Autonomie

di Gianluca Bertagna

Il divieto di assunzione riguardante gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari non si applica automaticamente anche alle amministrazioni che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, salvo i casi in cui questi ultimi si trovino in condizioni di deficitarietà strutturale secondo l'articolo 242 del Dlgs 267/2000. È questo il principio di diritto stabilito dalla Corte dei conti Sezione Autonomie con la deliberazione n. 4/2022.

L'articolo 90 del Tuel prevede la possibilità di istituire alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori degli appositi uffici di staff per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo. Tali strutture, normalmente, dovrebbero essere presidiate da dipendenti del medesimo ente. La norma, però, offre un'altra possibilità, ovvero inserire in tali uffici collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. In questo caso però, la possibilità è concessa a tutti gli enti tranne quelli dissestati o strutturalmente deficitari.

Ciò che la norma non prevede è la possibilità di ricorrere a questi contratti esterni qualora l'amministrazione abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale durante l'intero arco temporale di attuazione del piano di risanamento. È possibile, in questo caso, superare il tenore letterale del divieto?

La questione è stata sottoposta dapprima alla Corte dei conti della Liguria, la quale, con la deliberazione n. 2/2022 ha ritenuto che la regola restrittiva prevista dalla norma per gli enti strutturalmente deficitari e dissestati (articoli 242 e 244 del Tuel) non potrebbe essere estesa al tertium genus degli enti in riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis e seguenti del medesimo Tuel), ma ha ritenuto comunque di sottoporre il tutto alla Sezione Autonomie.

I magistrati contabili operano una disamina completa sulle diverse tipologie di criticità finanziarie in cui possono trovarsi gli enti locali verificando, di fatto, che l'articolo 90 ne richiama esclusivamente due. Venendo quindi a dirimere la questione specifica, precisano che «tutti gli enti strutturalmente deficitari possono sicuramente ricorrere al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ma gli enti che ricorrono al PRFP non necessariamente devono essere strutturalmente deficitari nei termini indicati dall'art. 242 del TUEL».

Le conclusioni, quindi, giungono di conseguenza. La Sezione Autonomie ritiene sicuramente applicabile il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del Tuel, agli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario, ma non sic et simpliciter, bensì solo quando tali enti siano anche strutturalmente deficitari in base all'articolo 242 del medesimo Testo Unico.

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