Decreto Agosto, niente più controlli di cassa del tesoriere sul bilancio di previsione degli enti locali
La modifica interessa le variazioni dei residui a seguito del riaccertamento ordinario e quelle relative al fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario
Sono definitivamente cancellati i controlli di cassa del tesoriere sul bilancio di previsione degli enti locali. L'articolo 52 del Dl 104/2020 (Decreto Agosto) abroga infatti tutte le disposizioni ordinamentali che imponevano la trasmissione dei documenti contabili al tesoriere ai fini della verifica sui pagamenti. Il quarto comma dell'articolo 163 del Tuel stabiliva l'obbligo di trasmissione al tesoriere, all'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, dell'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente. Tali stanziamenti dovevano indicare, per ciascuna missione, programma e titolo, gli impegni gia' assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. Con la modifica introdotta, i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi non devono dunque più essere individuati nel mandato emesso dall'ente e le variazioni di bilancio non devono più essere trasmesse al tesoriere.
Il processo di semplificazione degli adempimenti del tesoriere era stato già avviato con l'articolo 57, comma 2-quater, DL 124/19 (Decreto fiscale) con cui si abrogava, tra l'altro, il primo ed il terzo comma dell'articolo 216 del Tuel, che stabilivano l'obbligo di trasmissione al tesoriere del bilancio di previsione approvato e delle relative delibere di variazione e di prelevamento dal fondo di riserva. Con l'abrogazione della lettera a) del secondo comma dell'articolo 226 del Tuel, era poi venuto meno anche l'obbligo di allegare al conto del tesoriere i prospetti di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni programma di spesa.
Con l'abrogazione anche del comma 9-bis dell'articolo 175 delTuel, operata con il Decreto Agosto, il colpo di spugna interessa poi le variazioni dei residui a seguito del riaccertamento ordinario e quelle relative al fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
Prima di queste modifiche, il tesoriere era tenuto a verificare che i mandati in conto competenza non superassero l'importo dei relativi stanziamenti al netto della rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato, e che i pagamenti in conto residui fossero mantenuti entro i limiti dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma di spesa. Il tesoriere non dovrà dunque più gestire il primo esercizio del bilancio di previsione, né registrare le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolato effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario. Non sarà neanche necessario allegare alle variazioni del bilancio di previsione l'allegato 8/1 al Dlgs 118/2011, riportante i dati di interesse del tesoriere dove, per ogni missione programma e titolo di bilancio, dovevano essere indicate le previsioni di cassa aggiornate, le modifiche in aumento o in diminuzione e la previsione definitiva dopo la variazione in corso.
Resta in piedi invece il divieto di estinzione di mandati privi della codifica Siope di cui all'articolo 14 della legge 196/2009. Il tesoriere non è però tenuto a gestire i codici della transazione elementare inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente.