Fisco e contabilità

Dl Infrastrutture, più tempo per inizio lavori di efficientamento energetico 2021 e per i contributi sulla messa in sicurezza 2022

Novità in arrivo con la legge di conversione del provvedimento in discussione al Senato

di Patrizia Ruffini

Prorogato il termine di inizio dei lavori per i contributi per l'efficientamento energetico assegnati per l'anno 2021 e più tempo per la richiesta dei contributi relativi alla messa in sicurezza riferiti all'anno 2022. Le novità sono in arrivo con la legge di conversione del decreto Infrastrutture (Dl 121/2021), in discussione al Senato.

I Comuni hanno più tempo per iniziare i lavori finanziati con i contributi per l'efficientamento energetico di opere pubbliche e lo sviluppo territoriale sostenibile, previsti dal 2020 al 2024, nel limite di 500 milioni di euro annui. Nello specifico, con una modifica al comma 32 della legge 160/2019, solo per l'anno 2021, slitta al 31 dicembre il termine per iniziare l'esecuzione dei lavori (articolo 13, secondo comma, del Dl 121/2021). Conseguentemente, è differito al 31 gennaio 2022 il termine per la revoca totale o parziale del contributo da parte del ministero dell'Interno.

I fondi 2021 erano stati assegnati con Dm Interno 11 novembre 2020, il quale prevedeva che il comune beneficiario del contributo sarebbe stato tenuto ad iniziare l'esecuzione dei suddetti lavori entro il 15 settembre 2021 (ora la nuova data è 31 dicembre 2021), sia nel caso di nuovi lavori che nella circostanza di ampliamenti di opere già previste e finanziate. Il monitoraggio è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della BDAP. I Comuni beneficiari devono classificare le opere finanziate con i contributi riferiti all'esercizio 2021 sotto la voce «contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 - quota 2021» (sezione anagrafica - «Strumento attuativo»).

Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (Cig) , in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del Rup responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (Simog) dell'Anac.

La seconda proroga (articolo 13, comma 2-bis, Dl 121/2021) sposta al 15 febbraio 2022 (dal 15 settembre 2021) il termine per la presentazione, al ministero dell'Interno, delle richieste di contributo da parte dei comuni, per la concessione di risorse finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Il differimento è limitato ai contributi previsti per l'anno 2022, dall'articolo 1, comma 140 della legge 145/2018. Viene, dunque, differito al 28 febbraio 2022 (dal 15 novembre 2021) la data ultima entro la quale il ministero dell'Interno provvede, con proprio decreto, all'attribuzione dei contributi previsti (articolo 1, comma 141 della legge 145/2018).

Infine, un ulteriore modifica va a stabilire che, a partire dall'anno 2022, agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno sia assicurato almeno il 40 per cento delle risorse previste per la progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, assegnati dal ministero dell'Interno (lettera b-bis del comma 2 articolo 2 del Dl 121/2021 che modifica il comma 54 della legge 160/2019).

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