Appalti

Dl Semplificazioni. Focus appalti: commissioni di gara senza vincoli fino al 30 giugno 2023

Per evitare possibili controversie le stazioni appaltanti non dovrebbero inserire i Rup nelle commissioni

di Stefano Usai

Il Dl 77/2021, in vigore dal 1° giugno ha introdotto (articolo 52) delle modifiche anche alle disposizioni del Dl 32/2019 (convertito in legge 55/2019) ovvero alla cosiddetta legge Sblocca cantieri estendendo la prevista sospensione applicativa di alcune norme del codice dei contratti fino al 30 giugno 2023. Originariamente la sospensione sperimentale, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e semplificare «l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche», era prevista fino al 31 dicembre 2021.

Le stazioni appaltanti
L'ampliamento di questo regime sperimentale riguarda, tra gli altri, la sospensione dell'obbligo dell'accorpamento delle stazioni appaltanti (come previsto dagli articoli 37 e 38 del Codice dei contratti).
Il Dl 77/2021 ha esteso la sospensione di questo obbligo fino al 30 giugno 2023 «limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (Ue) 2021/240 del parlamento europeo e del consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del parlamento europeo e del consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del Dl 59/2021».
Sperimentazione, e quindi sospensione dell'obbligo di accorpamento, in attesa della disciplina organica che dovrebbe assicurare «la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere Pnrr e Pnc». In questo caso, quindi, i Comuni non capoluogo perdono la prerogativa di indire direttamente gli appalti e devono procedere attraverso «le unioni di Comuni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di Province».

Le commissioni di gara
Ulteriore disapplicazione, fino al 30 giugno 2023, riguarda l'albo dei commissari (a gestione Anac). In pratica, fino al 30 giugno 2023 i Rup potranno individuare e proporre la nomina dei commissari di gara senza vincoli specifici se non il rispetto della rotazione e delle regole di competenza e trasparenza che ogni stazione appaltante deve previamente individuare.
In sostanza, quindi, cade ogni pregiudiziale rispetto alla nomina di componenti interni, se dotati della necessaria competenza, finanche del presidente. Deve ritenersi obbligatoria, naturalmente, l'applicazione del criterio della rotazione.
La questione della nomina della commissione di gara, negli appalti da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è spesso portata innanzi ai giudici amministrativi che, anche in tempi recenti, vengono investiti degli aspetti afferenti la partecipazione del Rup nel collegio e della competenza del presidente della commissione.
In merito al primo aspetto, ovvero la partecipazione del Rup nella commissione, l'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato impone al dogliante (Tar Molise, sentenza n. 175/2021), che si limita a eccepire l'astratta incompatibilità per effetto della predisposizione della legge di gara da parte del responsabile unico del procedimento, di dimostrare un comportamento effettivamente condizionante rispetto alla conclusione fisiologica della gara.

È chiaro però che l'intenso conflitto sul tema dovrebbe indurre le stazioni appaltanti a valutare l'opportunità di non inserire il Rup in commissione di gara, magari adibendolo a funzioni di segretario verbalizzante, eliminando in sintesi ogni potenziale controversia.
Sulla competenza del presidente della commissione di gara, soprattutto in ordine all'adozione del provvedimento di esclusione, l'orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, n. 4203/2021) ha confermato le indicazioni che emergono nelle linee guida Anac n. 3 che rimette detta competenza al Rup salvo che nella legge di gara non venga esplicitamente indicato il soggetto competente. Che dovrebbe coincidere con il dirigente/responsabile del servizio abilitato all'adozione dei provvedimenti a valenza esterna.

È da escludere, in ogni caso la competenza del presidente della commissione di gara (salvo che questo coincida con il dirigente/responsabile del servizio), visto che il compito precipuo della commissione è esclusivamente quello di valutare l'offerta tecnica.
La disapplicazione, fino al 30 giugno 2023, riguarda anche le diverse ipotesi previste nella legge «Sblocca cantieri» compresa l'inversione procedimentale negli appalti al minor prezzo e, tra gli altri, la non necessità di indicare la terna dei subappaltatori.

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