Appalti

Dl Semplificazioni. Focus appalti: tornano le gare di lavori sul progetto preliminare

Affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione per opere Pnrr, per le altre deroga fino a giugno 2023

di Francesco Carnovale

Per le procedure finanziate dal Pnrr e dal Pnc, le stazioni appaltanti potranno ricorrere all'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Mentre in tutti gli altri casi sarà possibile comunque affidare congiuntamente progettazione ed esecuzione dei lavori, per effetto della proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 della sospensione del divieto di appalto integrato. Con l'entrata in vigore del Dl 77/2021 il Governo ha adottato una scelta chiara e netta in materia di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, prevedendo due diverse fasi: la prima contenuta all'articolo 48 comma 5 e la seconda inserita all'articolo 52 comma 1 del Dl Semplificazioni.

Appalto sul preliminare
Con la prima norma in esame (art 48 comma 5) l'esecutivo ha previsto che, solo per le procedure finanziate in tutto o in parte dal Pnrr e dal Pnc, le stazioni appaltanti destinatarie delle risorse possono ricorrere allo strumento dell'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Mancando però il regolamento sui contenuti dei tre livelli di progettazione, è stato rimesso al Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici il potere di emanare con proprio provvedimento entro la fine del mese di luglio del 2021, l'individuazione dei contenuti essenziali, dei documenti e degli elaborati necessari all'elaborazione del progetto di fattibilità. Allo stato attuale pertanto, la norma appare di non facile attuazione, mancando i riferimenti al contenuto minimo dei livelli progettuali, relativo allo studio di fattibilità tecnico economico da porre a gara.

Livelli di progettazione
Tuttavia, la novità più importante non è quelle riferita all'ammissibilità dell'appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, quanto la previsione contenuta nel terzo periodo del comma 5 dell'articolo 48 del Dl 77/2021. Sembrerebbe che il nuovo appalto integrato, consenta un salto del livello di progettazione, introducendo nel nostro ordinamento un cambiamento epocale in materia di servizi di architettura ed ingegneria. La norma infatti recita testualmente: «L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo». L'operatore economico pertanto, dovrà presentare un'offerta progettuale che contenga il livello di progettazione definitiva o di progettazione definitiva ed esecutiva. L'offerta dovrà indicare sia nel caso del solo progetto definitivo che nel caso del definitivo ed esecutivo distintamente il corrispettivo per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. La novità normativa appare pertanto di notevole impatto, se si considerano altri tre elementi di portata semplificatoria: il primo, che è sempre convocata la conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnico ed economica con le modalità di cui all'articolo 14 bis della 241/1990; il secondo, che alla conferenza dei servizi partecipa anche l'affidatario che dovrà recepire le eventuali prescrizioni; il terzo, che tutte le prescrizioni devono condurre a una revisione del progetto di fattibilità e non essere rinviate al livello di progettazione superiore. Alcune di queste semplificazioni introdotte dal Governo Draghi erano già state oggetto di proposta all'allora Governo Monti da parte di un gruppo di esperti italiani in materia di project management che avevano segnalato la necessità di riallineare la nostra normativa in materia di realizzazione e costruzione delle opere pubbliche agli standard internazionali di preliminary e final design.

Premialità per il Bim
Altro aspetto importante che invece impatta sulle responsabilità del Rup è che nel caso di ricorso a tale strumento sarà il Rup a validare ed approvare ciascuna fase progettuale, così come merita menzione il punteggio premiante attribuito all'operatore economico che utilizzi nella progettazione metodi e strumenti Bim. Questa ultima previsione, nonostante indichi precisamente che le piattaforme progettuali dovranno essere interoperabili e in formato aperto non proprietario, tuttavia appare necessitare di coordinamento con il Dm n. 560 del 1 dicembre 2017, che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

Stop al divieto fino al 2023
Se da un lato il Governo ha inteso fornire alle stazioni appaltanti destinatarie dei fondi Pnrr e Pnc una soluzione tecnica concreta per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 2026, dall'altro all'articolo 52 comma 1 del Dl 77/2021 non ha dimenticato le altre stazioni appaltanti destinatarie di altre fonti di finanziamento nazionali e comunitarie, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 l'appalto integrato tout court. Infatti, il semplice rimando all'articolo 1 comma 1 del Dl n.32/2019 (lo Sblocca cantieri), previsto dall'articolo 52 del Dl Semplificazioni consentirà a tutte le stazioni appaltanti di non incorrere più nel divieto dell'articolo 59 del Dlgs 50/16, in quanto proroga la sospensione degli effetti di tale norma fino al giugno 2023.

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