Appalti

Dl Semplificazioni, correzione dell'ultim'ora su micro-servizi e forniture

Dl Semplificazioni, correzione dell'ultim'ora su micro-servizi e forniture

di Stefano Usai

Il Dl Semplificazioni approdato in Gazzetta Ufficiale come decreto legge n. 76/2020 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), in vigore a far data dal 17 luglio, con una correzione importantissima, non prevista nelle varie bozze e neppure nello schema trasmesso per la bollinatura, in tema di affidamenti diretti di beni e servizi delle "autorità governative centrali" (dell'allegato III del Codice) e per le amministrazioni operanti nel settore della difesa (per gli appalti dell'allegato VIII) ora contingentato nella soglia comunitaria di 139mila euro come previsto dall'articolo 35 del Codice.

L'affidamento diretto
Con la correzione apportata all'ultimo momento, il legislatore ha chiarito che per le amministrazioni centrali (es. i Ministeri) e per le amministrazioni operanti nel settore della difesa (in relazione agli appalti menzionati nell'allegato VIII) l'affidamento diretto non può essere inteso come ammesso fino a 150mila euro ma nei limiti della soglia specificata nell'articolo 35, comma 1, lett. b) ovvero nei limiti dei 139mila euro. Limite che rappresenta il sotto soglia comunitario.

Gli unici accorgimenti istruttori sono previsti, in definitiva, solo nelle procedure negoziate previste nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 del DL e quindi per la fase di invito di più operatori, Più nel dettaglio gli operatori nelle procedure negoziate fino all'intero sotto soglia rimangono quelli della previa indagine di mercato oppure tramite scelta dall'albo interno della stazione appaltante caratterizzati dalla esigenza di rispettare i principi di trasparenza ed oggettività (compresa la rotazione) ex comma 1 dell'articolo 36 (comma non derogato dal Decreto legge) più il nuovo dato istruttorio relativo alla esigenza, che il RUP tenga "conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese".

La versione trasmessa alla bollinatura non conteneva – per l'affidamento diretto - la specifica in parola con il rischio di ingenerare l'equivoco in relazione alle stazioni appaltanti ed agli appalti richiamati alla lettera citata dell'articolo 35 con pericolo di alimentare l'avvio e l'affidamento di appalti illegittimi per contrasto con le disposizioni in parola e le disposizioni comunitarie.

Da notare che la norma non impedisce al Rup di avviare anche un micro procedimento informale di escussione di più operatori economici sempre rispettando gli elementi istruttori di cui si è appena detto e sempre che riesca ad aggiudicare l'appalto entro 2 mesi dalla data di avvio del procedimento.

Il senso della (nuova) disposizione
La nuova disposizione, in sostanza, ricompone la potenziale frattura visto che nella pregressa versione avrebbe autorizzato affidamenti diretti per importi superiori alle soglie definite dalle direttive comunitarie.

l responsabile unico, in ogni caso, dall'impianto normativo gode di ampia autonomia nella scelta dell'affidatario – per una soglia che rimane comunque molto alta visto che gli enti locali possono affidare direttamente lavori, servizi e forniture nei limiti dei 150mila e le altre amministrazioni nei limite anzidetto dei 139mila euro -, considerato che l'affidamento diretto costituisce a tutti gli effetti uno strumento ordinario che non esige neppure un particolare apparato motivazionale.

L'utilizzo di un procedimento spedito – l'affidamento puro senza confronto tra preventivi – o l'avvio di una micro procedura informaIle (ad esempio l'escussione ed il confronto con alcuni preventivi), potrebbe essere condizionata dai tempi contingentati previsti per l'affidamento visto che nell'assegnazione diretta il Rup dovrà giugere ad aggiudicazione entro due mesi dalla data della determina a contrarre (o atto equivalente) che ha dato avvio al procedimento. Qualora si determinasse ad utilizzare la procedura negoziata con almeno 5 inviti, il Rup deve giungere ad aggiudicazione entro 4 mesi dalla data sopra indicata.
Si può, ragionevolmente, ritenere che la scelta del procedimento possa essere condizionata proprio dalla questione dei tempi. Sicuramente procedere con un affidamento diretto significa giungere prima all'aggiudicazione salvaguardadosi dalle possibili responsabilità erariali paventate dal primo comma dell'articolo 1 del Dl.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©