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Domande di concorso online, se il sistema non ha acquisito alcuni titoli la domanda può essere integrata

L'accesso al concorso non può essere penalizzata dalla rigidità del sistema informatico o da suoi eventuali malfunzionamenti

di Pietro Alessio Palumbo

In presenza di competizioni concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con modalità telematiche, con le quali è di fatto imposto al candidato di riempire campi predeterminati corrispondenti a un format, un mero difetto della procedura informatica non può impedire la valutazione di un titolo inserito ma non salvato dal sistema. Secondo il Tar Lazio (sentenza n. 9925/2021) deve considerarsi iniqua e ingiustificata una esclusione dalle procedure concorsuali, basata non su elementi sostanziali quali l'effettiva mancanza di alcuni requisiti di partecipazione ovvero l'oggettiva tardività della domanda, ma su mere circostanze formali imposte dal sistema informatico; non imputabili quindi a una negligenza del concorrente.

Un'esclusione di questo tipo - ha precisato il Tar capitolino - collide con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali fondamenti di ragionevolezza, proporzionalità, e massima partecipazione che improntano di sé l'azione amministrativa nella materia concorsuale; anche se gestita in modalità telematica. Nella vicenda l'interessato era immediatamente intervenuto per risolvere il disguido chiedendo di poter integrare la domanda; rendendosi sotto questo profilo parte diligente che certamente non può essere penalizzata dalla rigidità del sistema informatico o dai suoi eventuali malfunzionamenti. È infatti assolutamente sensato l'affidamento che l'utente ripone sul corretto funzionamento della piattaforma web fornita dall'amministrazione che gestisce le procedure telematiche. La Pa al riguardo ha l'obbligo di manutenere il sistema e di monitorare costantemente l'esistenza di blocchi o problemi di funzionamento.

Con riferimento alle tradizionali modalità cartacee di presentazione della domanda per un concorso pubblico, la giurisprudenza ha ritenuto non invocabile il soccorso istruttorio in caso di colpevole omessa indicazione di alcuni titoli. E ciò perché costituisce principio generale il fatto che i titoli, di cui il candidato chiede la valutazione, siano da lui correttamente indicati nella domanda, rappresentando questa elencazione onere di diligenza minimo. Ma con riguardo a domande presentate con modalità telematiche, con le quali è di fatto "imposto" al candidato di riempire dei campi preordinati, l'amministrazione ha il dovere di prendere in esame - in sede di richiesta di rettifica o integrazione – anche eventuali titoli che, a causa di una inefficienza o una anomalia telematica, dopo l'inoltro non sono risultati registrati in domanda.

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