Urbanistica

Domicilio digitale, scatta l'obbligo dell'iscrizione (volontaria o d'ufficio)

Scadenza 1° ottobre per l'adempimento dell'articolo 37 del Dl 76/2020 a carico di imprese e professionisti

di Massimo Frontera

Sta per scattare l'obbligo di iscrizione al registro imprese delle proprie coordinate digitali. Entro il 1° ottobre tutte le società e le imprese individuali dovranno comunicare il proprio domicilio digitale, cioè una casella di posta elettronica certificata (ma la definizione di domicilio digitale include più in generale tutti i servizi elettronici di recapito certificato come definiti da un regolamento Ue del 2014). Chi non lo farà, oltre a incorrere in una sanzione pecuniaria, riceverà d'ufficio un domicilio web. Stessa cosa accadrà alle imprese il cui indirizzo di posta elettronica certificata è stato cancellato. Le sanzioni, sono quelle previste dall'articolo 2630 e 2194 del codice civile, e variano da 206 a 2.064 euro per le società e da 30 a 1.548 euro per le imprese individuali.

La novità si deve all'articolo 37 del Dl Semplificazioni che modifica e integra in più punti le misure previste dal Dl n.185 del 2008. Per le imprese "inerti" il nuovo domicilio digitale - si legge nel rinnovato comma 6-bis del'articolo 16 del Dl 185 - è quello attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio. La procedura, descritta dal nuovo comma 6-ter del medesimo articolo - prevede che il «Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura» di assegnazione d'ufficio. Per le imprese di nuova costituzione, il Dl Semplificazioni definisce la nuova procedura intervenendo con una modifica al Dl 179/2012 (articolo 5, comma 2). L'uffio del registro che riceve la domanda di un'impresa che non ha indicato il proprio domicilio digitale non irroga la sanzione ma sospende la domanda in attesa di ricevere la comunicazione del domicilio digitale a integrazione della domanda.

La stessa novità riguarda anche i professionisti, che dovranno indicare il proprio domicilio digitale all'ordine di appartenenza. Chi non lo fa riceve dal suo ordine - o collegio - una diffida ad adempiere entro 30 giorni. Superato questo termine «il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio».

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