Fisco e contabilità

Dopo il rendiconto, deposito dei conti giudiziali entro 60 giorni

Per l'accertamento delle modalità con cui la gestione è stata effettuata e alla verifica degli eventuali obblighi di restituzione

di Marco Rossi

Dopo l'approvazione dei rendiconti gli enti locali, nel successivo termine di 60 giorni, devono provvedere al deposito dei conti giudiziali degli agenti contabili alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio.

Si tratta di un adempimento ricorrente che interessa queste particolari figure in vista dello svolgimento del «giudizio di conto», finalizzato all'accertamento delle modalità con cui la gestione è stata effettuata e alla verifica degli eventuali obblighi di restituzione.

Il giudizio, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, è "necessario", ovvero indipendente dalla esistenza o meno di una controversia sulla gestione ed è consequenziale al principio di indisponibilità delle pubbliche risorse.

La Corte costituzionale ha sancito da tempo, infatti, che sussiste un principio generale del nostro ordinamento in forza del quale il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni deve essere assoggettato alla garanzia, appunto costituzionale, della correttezza della sua gestione da attuare mediante lo strumento del rendiconto giudiziale.

É fondamentale ricordare che la fase del deposito deve avvenire in relazione a conto giudiziali che sono stati appositamente parificati da parte del responsabile del settore finanziario, allo scopo di attestare la corrispondenza con le scritture contabili dell'ente. In assenza della "parifica" il conto non risulta procedibile con la conseguenza che sarà successivamente richiesta all'ente da parte della stessa magistratura contabile, in vista dello svolgimento del "giudizio".

In caso di sostituzione di alcune figure di agenti contabili nel corso dell'esercizio (ad esempio perché intervenuto un pensionamento) è indispensabile trasmettere più conti, ciascuno rappresentativo nella quota parte di gestione effettuata nel corso del periodo amministrativo.

I conti devono essere compilati in modo puntuale e distinguendo le diverse gestioni effettuate dal singolo agente contabile non essendo ipotizzabile né la compilazione di un conto unico per la gestione effettuata da più soggetti né la compilazione da un parte di un agente di più gestioni (ad esempio, per l'economo che si occupa altresì della riscossione di alcune entrate).

Operativamente la trasmissione deve avvenire telematicamente mediante l'utilizzo del sistema Sireco e deve essere eseguita a cura del responsabile del procedimento, appositamente individuato in ciascuna amministrazione sulla base di quanto previsto dal Codice della Giustizia contabile (Dlgs 174/2016).

Come di consueto non deve essere inviata la documentazione giustificativa della gestione svolta non sono trasmessi alla Corte dei conti (salvo richiesta), essendo trattenuta presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto.

In caso di omissione o ritardo del deposito del conto il pubblico ministero erariale promuove il giudizio per la resa del conto mediante apposito ricorso, contenente l'individuazione dell'agente contabile, della natura della gestione e il relativo periodo, dell'amministrazione interessata, degli elementi in fatto e in diritto su cui si fonda l'obbligo di resa del conto, della richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito del conto entro il termine fissato nel decreto.

É così assegnato all'agente contabile un termine perentorio (non inferiore a trenta giorni) per la presentazione del conto all'amministrazione dandone notizia alla sezione giurisdizionale ed assegnato un termine all'amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito.

Decorso inutilmente il termine il giudice dispone la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile e determina l'importo della sanzione pecuniaria da comminare (non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità al medesimo dovuti in relazione al periodo ovvero non superiore a 1.000 euro).

Se, infine, l'agente contabile ha presentato il conto alla ma questo non è stato depositato presso la sezione giurisdizionale il documento è acquisito d'ufficio, comminando la sanzione al responsabile del procedimento che aveva omesso la trasmissione tempestiva.

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