Personale

È danno erariale il mancato recupero delle somme erogate alla polizia locale per il servizio di vigilanza

Antigiuridica e dolosa la condotta del dirigente per non aver recuperato le somme anticipate dal Comune

di Ulderico Izzo

La Corte dei conti, seconda sezione d'appello, con la sentenza n. 129/2023 ha ritenuto antigiuridica e dolosa, pertanto fonte di danno erariale, la condotta del dirigente del servizio di polizia municipale per non aver recuperato le somme anticipate dal Comune ai vigili quale servizio di vigilanza per eventi organizzati da privati.

Il fatto
Il procuratore regionale della Campania ha convenuto in giudizio il responsabile del servidio di polizia locale, di un Comune della Campania, in quanto responsabile di danno all'Erario per non aver recuperato le somme che i privati, organizzatori di eventi (partita di calcio come nel caso in esame), debbono versare all'ente per il servizio di vigilanza espletato dalla locale polizia municipale. La decisone di primo grado è stata integralmente confermata dalla sentenza in rassegna, la quale ha ravvisato la colpa grave dell'autore nel determinare un depauperamento al patrimonio comunale.

La decisione
La sezione d'appello preliminarmente ha scrutinato l'ambito legislativo di riferimento ovvero la violazione dell'articolo 22, comma 3-bis, del Dl 50/2017, il quale stabilisce che le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi, in materia di sicurezza e di polizia stradale, necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento.
Il Comune, stante l'omissione da parte del dirigente citato in giudizio, ha provveduto a erogare somme in relazione ai medesimi servizi, ritenute indebitamente anticipate, in quanto sborsate dall'ente comunale al posto e in vece del soggetto che avrebbe dovuto farvi fronte sin dall'origine.

Conclusioni
Il contesto normativo, cui si aggiungono anche le norma regolamentari adottate dall'ente interessato, è di estrema chiarezza e non consente di valutare diversamente la colposa condotta ovvero la mancata esazione dei contributi dovuti dalla società sportiva organizzatrice dell'evento. Il danno erariale è emerso sotto forma dell'esborso/anticipo di risorse finanziarie pubbliche a fronte di servizi il cui costo avrebbe dovuto essere immediatamente sostenuto, appunto, dalla società sportiva.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©