É nulla la delibera del consiglio comunale che «rinvia» alle dichiarazioni dei consiglieri
di Pietro Verna
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La motivazione non può essere costituita dalla mera trascrizione del dibattito e della votazione finale

La motivazione della delibera del consiglio comunale non può essere costituita dalla mera trascrizione del dibattito e della votazione finale. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con l'articolo 3, comma 2, della legge 241/1990 secondo cui la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
Lo ha stabilito il Tar Emilia Romagna (sentenza n. 270 del 2023) che ha annullato...
Niente accesso agli atti del concorso se il consigliere comunale non era tra i concorrenti
di Pietro Alessio Palumbo