Fisco e contabilità

È il sindaco l'agente contabile quando non c'è il dirigente incaricato

Lo precisa la Sezione regionale per la Corte dei Conti per la Toscana

di Corrado Mancini

La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana, con la sentenza n. 277/2022, affronta il tema dell'individuazione del soggetto qualificabile come agente contabile, tenuto a rendere il conto giudiziale in relazione ai titoli azionari e partecipativi detenuti dall'ente compresi quelli dematerializzati e quelli depositati presso le società partecipate.
In via preliminare, viene precisato che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, in base all'articolo 20, lettera c) del Rd 827/1924, esteso agli enti locali dall'articolo 93 del Dlgs 267/2000 (sezione giurisdizionale Toscana, sentenza 127/2020; Cassazione a Sezioni Unite, ordinanza 7390/2007).

Il regolamento di contabilità dello Stato prevede che tutti i beni mobili siano dati in consegna ad agenti responsabili, e che la consegna si effettui tramite inventario. L'articolo 6 del Dpr 254/2002 stabilisce che "gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia", precisando che i consegnatari per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale (articolo 12).

Il conto deve essere reso anche per i titoli "dematerializzati", perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (sezione giurisdizionale Molise, sentenza 64/2015; sezione giurisdizionale Toscana, sentenza n. 127/2020).La giurisprudenza più recente ha ritenuto che l'agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate; ossia chi li gestisce, sulla base di una concezione più ampia del concetto di "maneggio" (sezione Molise, parere 64/2017; sezione Veneto, parere 122/2017).

Con la conseguenza che assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l'ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale. Il conto, redatto sul modello 22 sottoscritto dall'agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all'inizio e alla fine dell'esercizio, con l'indicazione del motivo delle variazioni nonché gli utili o dividendi distribuiti.

Devono poi essere documentate in una relazione anche le modalità di esercizio della gestione e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (sezione Veneto, parere 62/2012 e 122/2017; sezione Molise, parere 64/2017).È compito infine dell'amministrazione trasmettere alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti i conti degli agenti contabili, muniti del visto di parificazione con le scritture dell'ente, ossia della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio. È quindi necessario tenere aggiornati e completi gli inventari, punto di riferimento per il riscontro della parificazione delle scritture. Inserite le singole partecipazioni nel conto generale del patrimonio, sorge l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte di ciascun dirigente cui è affidata la gestione della singola partecipazione; l'individuazione di questi dirigenti è compito dell'ente (sezione Veneto, parere 62/2012).

Per quel che riguarda i comuni, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall'espressa previsione dell'art. 9 D.Lgs 175/2016: "per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato".

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