Urbanistica

Edilizia privata, abusivo il manufatto precario quando trasforma il suolo in modo permanente

L'opera è a tutti gli effetti una nuova costruzione, ribadisce il Tar Lazio

di Massimo Frontera

Nessun dubbio sul fatto che un prefabbricato "di natura precaria" sia a tutti gli effetti una nuova costruzione. I giudici del Tar Lazio (n.9127 del 10 agosto, Sezione II Quater) confermano la linea rigorista sulla classificazione di un manufatto "precario" che un privato ha realizzato sul proprio terreno (adducendo motivi di necessità a seguito di ingiunzione di sfratto, allo scopo di sopperire a una esigenza abitativa temporanea in attesa di assegnazione di un alloggio di necessità).

Nel caso particolare, il manufatto è stato realizzato su terreno di zona "agricola", ma priva di vincolo, «già notevolmente antropizzata - si legge nella ricostruzione della pronuncia - a causa di numerose costruzioni abusive che il Comune sta regolarizzando mediante il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria».

Più esattamente l'alloggio autocostruito, realizzato senza autorizzazione, consiste in un manufatto in legno di 52 mq collocato su un piano di calpestio, realizzato con blocchetti di tufo e malta con battuto di cemento alto 25 cm. Nonostante la natura precaria del manufatto - essendo solamente appoggiato al suolo - i giudici concordano con l'amministrazione comunale (che ha emesso l'ingiunzione di demolizione), sul fatto che l'intervento avrebbe richiesto il titolo edilizio, oltre alla documentazione resa necessaria dal fatto che l'area è classificata zona 3 di rischio antisismico.

«Non sussiste il lamentato errore di qualificazione giuridica dell'intervento in contestazione - spiegano i giudici - dato che anche una struttura prefabbricata, anche se semplicemente appoggiata al suolo, senza ancoraggio, rientra nella nozione di "nuova costruzione" urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001, ove sia destinato ad essere stabilmente utilizzato come abitazione o locale lavorativo e quindi necessita di un titolo abilitativo edilizio, e, a maggior ragione, se pur presentando delle caratteristiche di amovibilità, richiede opere di fondazione e la realizzazione di impianti tecnologici per allacciamenti permanenti e servizi ecc., che comunque comportano la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; tanto in forza della stessa disposizione sopra citata, che, al comma 1 lett. e) punto n. 5) include, appunto "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni", senza richiedere ulteriori condizioni».

In conclusione, «risulta perciò condivisibile l'impostazione difensiva del Comune che si incentra sulle caratteristiche e le funzioni dell'opera realizzata che "consiste in struttura oggettivamente ed evidentemente stabile, non rimovibile e di indubbia alterazione permanente del territorio e dello stato dei luoghi"». Del tutto irrilevante, aggiungono i giudici, la condizione di necessità addotta dal promotore dell'intervento, in quanto non avrebbe precluso la richiesta al comune del titolo edilizio.

La pronuncia del Tar Lazio

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©