Urbanistica

Edilizia privata, niente permesso di costruire per i dehors chiusi con tende in pvc

Per la Cassazione basta la Scia: la struttura tamponata con avvolgibili in pvc trasparenti si considera aperta

di Ivana Consolo

Non è raro vedere, per le vie dei nostri centri cittadini, locali con aree esterne perfettamente arredate, spesso collocate su pedane rialzate, in cui si può gustare cibo o consumare bevande godendo dell'aria aperta e della vista esterna; trattasi dei cosiddetti dehors. Ma la chiusura dei dehors o di una veranda mediante tamponatura delle parti laterali, si configura sempre come nuova costruzione? Se un'attività decidesse di chiudere il proprio dehor con apposite tende in pvc, avrebbe bisogno di titolo edilizio, o sarebbe sufficiente una Scia? Questi i quesiti a cui, con sentenza numero 35804 del 30 settembre 2021, i giudici di Piazza Cavour della terza sezione penale hanno fornito interessanti risposte.

Il caso
Il titolare di un punto di ristoro munito di spazio all'aperto con pedana ed arredi, aveva presentato una Scia per l'apposizione al proprio dehor di tende verticali in pvc completamente trasparenti, da utilizzare in caso di maltempo. La vigente normativa comunale, non poneva veti alla realizzazione di tendaggi aventi la sola finalità di proteggere in caso di intemperie, purché gli stessi non si discostassero da alcuni criteri tassativamente indicati, anche e soprattutto con riferimento al tipo di materiale utilizzato in caso di chiusura del dehor. L'ufficio tecnico comunale incaricato di esaminare la pratica presentata dal commerciante, contestava la non conformità della struttura al regolamento comunale, perché riteneva che l'intervento realizzato fosse di chiusura e non erano ammesse tamponature in materiale diverso dal vetro.

Il titolare dell'attività, decideva quindi di rivolgersi all'autorità giudiziaria; tuttavia, anche per i giudici territoriali le sue ragioni non apparivano meritevoli di positivo accoglimento. Tanto in primo che in secondo grado, si contestava infatti che, gli elementi plastici, scorrevoli su guide in alluminio, come veri e propri tamponamenti su tre lati, configuravano la chiusura del dehor, rendendolo una copertura continua ed integrale dell'area. Stando al regolamento comunale, un dehor chiuso avrebbe dovuto essere realizzato solo ed esclusivamente in vetro. Non solo: ad avviso dei giudici, la realizzazione di una struttura del genere, avrebbe richiesto un atto di assenso come nuova costruzione, trattandosi di nuova volumetria suscettibile di autonoma utilizzazione, e non semplicemente uno spazio esterno attrezzato con arredi.

La decisione della Cassazione e il principio di diritto
Non accettando le determinazioni cui erano giunti i giudici di primo e secondo grado, l'esercente decide di rivolgersi agli ermellini, che rendono una pronunzia molto interessante. Ebbene, secondo la suprema Corte, tanto la ricostruzione fatta dai giudici territoriali, quanto la valutazione dell'amministrazione comunale, partivano da presupposti errati. Un dehor riparato con tende avvolgibili in pvc trasparenti, non è una struttura sottoposta a tamponature laterali, ma rimane una struttura aperta che non configura nuova costruzione e non necessita di permesso di costruire. Ne deriva ulteriormente che, la questione del vetro quale unico materiale utilizzabile, non si pone. Difatti, secondo la Cassazione nel caso di specie non c'è nessuna connotazione rilevante dal punto di vista penale nell'utilizzo delle tende avvolgibili in pvc; la questione del vetro potrebbe casomai attenere a due aspetti: il decoro urbano, e la sicurezza delle persone.

Ma anche su tale versante, la suprema Corte ci tiene a precisare che, l'esclusivo utilizzo del vetro, nulla aggiunge al decoro urbano, e nemmeno al corretto sviluppo edilizio; contribuisce semmai ad accrescere «l'impressione di non facile reversibilità di una struttura che, in definitiva, è destinata a fruire dello spazio pubblico, tra l'altro aumentando i pericoli per la pubblica incolumità in ipotesi di rottura dell'elemento». Alla luce dei suesposti principi di diritto, accogliendo in pieno le doglianze del commerciante, viene annullata la condanna penale all'ammenda prevista dall'articolo 44 del testo unico edilizia per inosservanza di norme, prescrizioni e modalità esecutive.

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