Urbanistica

Edilizia privata, più tolleranza per le irregolarità di «minima entità»

Accettate piccole difformità geometriche di finiture e impianti (anche passate) rispetto al titolo edilizio

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di Massimo Frontera

Nel testo unico edilizia fa ingresso il nuovo principio della «tolleranza» negli interventi edilizi - attuali ma anche del passato (senza indicazione di tempo) - per una serie di difformità e irregolarità rispetto al permesso di costruire purché siano di «minima entità». Il concetto di tolleranza accompagnato a una quantificazione che conserva un certo grado di discrezionalità, e per di più con efficacia retroattiva, è una novità per il Dpr 380. L'operazione normativa attuata dal Dl Semplificazioni consiste nell'ampliamento e riscrittura in un nuovo articolo autonomo dello scarno comma 2-ter dell'articolo 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire) con il quale si accettava la violazione massima del 2% per singola unità immobiliare delle misure di progetto relative ad altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta.

Il primo comma del nuovo articolo 34-bis del Dl Semplificazioni - titolato «Tolleranze costruttive» - conferma l'accettazione delle violazioni fino al 2% delle misure di progetto. Va ricordato che il nuovo articolo si inquadra nel capo II (Sanzioni) del titolo IV del testo (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni). Nel secondo comma si introduce appunto il concetto delle «tolleranze esecutive» - abbinato a un certo grado di discrezionalità nella valutazione - che trova applicazione in modo generale nei casi diversi dalle violazioni del 2% con esclusione degli immobili sottoposti a tutela. «Costituiscono inoltre tolleranze esecutive - recita il testo - le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile».

Il terzo comma del nuovo articolo 34-bis del 380 recupera anche le difformità preesistenti, a patto che il tecnico ne asseveri la legittimità. Così il testo del terzo comma del nuovo articolo introdotto dal Dl Semplificazioni: «Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali».

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