Edilizia privata, va demolita l'opera in parziale difformità al permesso di costruire, se non pregiudica la parte conforme
Il Tar Calabria chiarisce i confini tra interventi in parziale difformità e totale difformità rispetto al titolo edilizio
Una vera e propria superfetazione con cambio di destinazione d'uso "mascherata" da rifacimento del tetto e «redistribuzione degli spazi interni» sottostanti, con la creazione di un volume complessivo aggiuntivo di 100 mc in più di quello dichiarato. Il tutto senza titolo edilizio, e con una successiva richiesta di sanatoria. Un intervento che il comune di Bagnara Calabra (Rc) ha invece qualificato come abusivo, ordinandone la demolizione. Questo è il caso oggetto della valutazione e infine del giudizio della Sezione di Reggio Calabria del Tar della Regione, con la pronuncia n.845/2021 del 4 novembre scorso.
Il caso ha - tra le altre cose - dato modo al primo giudice di indicare con chiarezza il confine tra totale difformità e parziale difformità degli interventi edilizi rispetto al permesso di costruire esistente. «Ai fini sanzionatori - scrivono i giudici - per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, deve essere disposta la demolizione delle opere abusive». «Invece - prosegue la sentenza - per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la legge prevede la demolizione, a meno che, comportando quest'ultima un pregiudizio per la parte dell'immobile conforme, debba essere applicata una sanzione pecuniaria».
Nel caso specifico, il proponente dell'intervento ha sostenuto la seconda interpretazione - qualificando l'intervento «in parziale difformità dal permesso edilizio» esistente e chiedendo appunto la sanatoria - mentre l'ente locale ha collocato l'intervento decisamente nella seconda fattispecie. Il Tar Calabria ha confermato pienamente la valutazione, addossando i totalmente costi alla parte soccombente.