Amministratori

Edilizia residenziale pubblica, al giudice ordinario l'opposizione al provvedimento di sgombero

di Guido Befani

In materia di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'Amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo ritenuti occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; tale principio deve essere sostenuto anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del Giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene. È quanto affermano le Sezioni unite della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 9683/2019.

L’approfondimento
Le Sezioni riunite della Corte di cassazione sono intervenute facendo chiarezza sul Giudice competente a decidere una controversia relativa ad un provvedimento di sgombero di un immobile appartenente all’edilizia residenziale pubblica.

La decisione      
Nel dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario, il Collegio ha avuto modo di rilevare come, avendo riguardo al criterio del petitum sostanziale, i ricorrenti avessero nel caso di specie lamentato il mancato riconoscimento del diritto a subentrare nel contratto di locazione dell'alloggio già assegnato dal competente Iacp ad una loro familiare convivente deceduta e che, per l'effetto, il provvedimento sindacale con il quale era stato loro ordinato lo sgombero - sul presupposto dell'ingiustificata protrazione della detenzione del medesimo - si sarebbe dovuto ritenere illegittimo perché emesso in violazione del dedotto diritto soggettivo.
Per il Collegio, infatti, l'invocazione di quest'ultima illegittimità era stata operata solo in funzione - e, quindi, mediatamente (ed indipendentemente dalla sua formale qualificazione come provvedimento contingibile e urgente) - dell'accertamento del diritto degli indicati ricorrenti a proseguire nel pregresso rapporto di locazione dell'alloggio precedentemente assegnato in applicazione della normativa in tema di edilizia residenziale pubblica.
Pertanto, in tema di edilizia residenziale pubblica, e con riguardo al provvedimento di rilascio dell'alloggio che l'ente proprietario (od anche l'Autorità amministrativa che ne abbia ordinato lo sgombero) abbia assunto sul presupposto della sua occupazione senza titolo, l'opposizione dell'intimato è soggetta, quanto alla giurisdizione, alle comuni regole di riparto, alla stregua della natura sostanziale della posizione fatta valere in giudizio; da tanto si evince che, ove l'opponente alleghi il proprio diritto soggettivo al godimento del bene per effetto del subingresso nel rapporto locativo al precedente assegnatario, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice ordinario in quanto la domanda non incide sul procedimento amministrativo e sul correlato provvedimento ordinante il rilascio, ma mira a contrapporre all'atto amministrativo una posizione di diritto soggettivo di cui è stata riscontrata, in via principale, la fondatezza nel merito.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva con riferimento alla questione sollevata ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge n. 69/2009, che debba essere dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario, con conseguente rimessione delle parti - nel termine di legge - dinanzi al Tribunale civile.

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