Fisco e contabilità

Elenco revisori degli enti locali, al via dal 3 novembre le richieste di iscrizione

Gli aspiranti già iscritti potranno dichiarare il mantenimento dei requisiti posseduti entro il 19 dicembre

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di Patrizia Ruffini

Al via dal 3 novembre al 19 dicembre la richiesta di conferma o di nuova iscrizione all'elenco revisori degli enti locali, da cui si attingerà per le estrazioni e nomine 2023. Con il decreto 20 ottobre (con l'allegato), pubblicato sul sito, il ministero dell'Interno rende noto che gli aspiranti revisori già iscritti potranno dichiarare il mantenimento dei requisiti posseduti entro il 19 dicembre (ore 12). Nello specifico questi soggetti dovranno verificare i dati già presenti nel sistema e procedere all'inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio - 30 novembre 2022.

Nel rispetto dello stesso calendario, potranno presentare domanda di inserimento anche i professionisti non iscritti purché, alla data del 19 dicembre, risultino in possesso dei requisiti. Quest'ultimi abbracciano crediti formativi, anzianità di iscrizione e, per le fasce due e tre, esperienza. I crediti formativi devono essere stati conseguiti nel 2022 (entro il 30 novembre), a seguito della partecipazione a eventi formativi condivisi dal ministero dell'Interno. Lo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti - richiesto per l'inserimento nelle fasce 2 e 3 - deve riguardare esperienze, della durata di un triennio ciascuno, svolte presso enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane e Unioni di comuni).

Per il requisito di anzianità, puntualizza l'avviso del Viminale, se si è iscritti sia al Registro dei revisori legali che all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si terrà conto dell'iscrizione più remota.

Gli iscritti all'Ordine o al Registro professionale dovranno, inoltre, dichiarare di non essere assoggettati all'eventuale sanzione della sospensione e di non trovarsi nelle condizioni richiamate dall'articolo 236, comma 1, del Tuel (di cui all'articolo 2382 del codice civile secondo il quale non può essere nominato «l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi»).

Per l'organo monocratico verranno estratti tre nominativi, di cui il primo in ordine di sorteggio, designato per la nomina e gli altri per eventuali rinunce o impedimenti ad assumere l'incarico da parte del nominativo. Nei collegi, invece, è prevista la scelta, da parte dei consigli del componente con funzioni di presidente, tra i soggetti inseriti nella fascia 3 dell'elenco. L'ente ha comunque facoltà di scegliere il presidente nell'elenco dei soggetti estratti dalla Prefettura, scorrendo la graduatoria.

Per gli iscritti nell'Elenco 2023 si procederà alla verifica del possesso dei requisiti direttamente con le amministrazioni che detengono i dati dichiarati. Solo in caso di mancato riscontro verrà inviata all'interessato una nota tramite pec per richiedere la documentazione atta a dimostrare quanto autocertificato; la mancata risposta entro il termine perentorio di quindici giorni, comporta la cancellazione dall'Elenco. E' altresì cancellato l'iscritto che abbia dichiarato requisiti non accertati.

Infine come ogni anno, entro il 30 aprile gli iscritti nell'elenco sono tenuti a versare al ministero dell'Interno il contributo di 25 euro.

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