I temi di NT+L'ufficio del personale

Elevata qualificazione, qualifica dirigenziale, privacy e false dichiarazioni nei concorsi

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Controversie inerente l’attribuzione degli incarichi di elevata qualificazione

Le controversie aventi ad oggetto le procedure (di interpello interno) per l’attribuzione degli incarichi di elevata qualificazione sono di competenza del giudice ordinario, lo ha stabilito il Tar Lazio-Roma, sezione II, nella sentenza 21 giugno 2024, n. 12624. Infatti, l’atto con il quale viene conferito l’incarico rientra nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro (articolo 5, comma 2 e articolo 63, commi 1 e 4, Dlgs 165/2001) e più precisamente «detti atti rientrano nel novero degli atti di micro-organizzazione, costituenti esplicazione della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro … sottratti per definizione alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto inerenti a posizioni di diritto soggettivo». L’attività dell’amministrazione in questi casi non si configura come esercizio di un potere di organizzazione, ma come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto; siffatta qualificazione comporta che le relative controversie siano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Rivendicazione della qualifica dirigenziale da parte del dipendente-avvocato

La Corte di cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 31 maggio 2024, n. 15320 ha ritenuto che il dipendente assunto e inquadrato nella ex categoria D3 con mansioni di avvocato non può rivendicare l’esercizio di mansioni superiori e l’inquadramento nel ruolo dirigenziale, se l’ente, con i propri atti di macro organizzazione, non ha istituito, per la struttura, la posizione dirigenziale. La rivendicazione non può basarsi sulla elevata qualificazione e responsabilità assunte dall’avvocato dell’ente. Ove manchi l’istituzione dell’ufficio dirigenziale il giudice non può sostituirsi all’amministrazione e valutare la sostanza delle attribuzioni, per qualificare di natura dirigenziale l’attività svolta dal soggetto preposto alla direzione dell’ufficio che viene in rilievo.

Pubblicare online gli atti di concorso viola la privacy

Pubblicare, sul sito web dell’ente, gli esiti delle prove intermedie o dei dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi a un concorso è una violazione della privacy. Lo ha affermato il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 235 dell’11 aprile 2024. L’ente sanzionato aveva pubblicato numerosi atti e documenti tra cui gli elenchi degli ammessi e non ammessi alla prova scritta e prova orale e l’elenco dei partecipanti, contenente la valutazione dei titoli da parte della commissione di concorso, con l’indicazione del punteggio attribuito a ciascun candidato. Tali documenti sarebbero, poi, finiti anche sui social network a opera di terzi.

False dichiarazioni in occasione della procedura concorsuale

«Il determinarsi di falsi documentali (articolo 127, lettera d, Dpr n. 3 del 1957) o dichiarazioni non veritiere (articolo 75 Dpr n. 445 del 2000) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell’assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell’articolo 55-quater, lettera d, in esito al relativo procedimento disciplinare e a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti». È quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 20 giugno 2024, n. 16994.