Amministratori

Elezioni comunali, sono nulle le sottoscrizioni delle liste su "fogli mobili"

Spillare i fogli aggiuntivi a quello principale non basta a garantire l'unicità effettiva tra lista e sottoscrizioni

di Pietro Alessio Palumbo

Nel procedimento elettorale finalizzato alla elezione degli organi delle amministrazioni comunali i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti a quello principale con metodi che consentano di riscontrarne la sostanziale unitarietà e che permettano alla commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori siano stati consapevoli di dare il proprio appoggio a quella e solo a quella determinata lista di candidati. Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 6273/2021) non è quindi possibile conteggiare le sottoscrizioni apposte su un «foglio mobile» privo degli elementi sufficienti a ricondurre le firme a uno specifico elenco di candidati. E ciò persino qualora il suddetto foglio sia ben "spillato" a quello principale contenente il contrassegno di lista e le generalità del candidato sindaco e dei candidati consiglieri.

Gli oneri formali imposti per la presentazione delle liste elettorali assolvono una duplice funzione: quella di assicurare che i sottoscrittori abbiano una piena consapevolezza della lista che contribuiscono a presentare al momento in cui appongono la propria sottoscrizione; quella di consentire alla commissione elettorale di verificare – celermente e sulla base del mero dato documentale - che i sottoscrittori abbiano dato il proprio appoggio a quel gruppo di candidati nel lasso temporale consentito ad ogni lista in condizioni di assoluta parità. Gli adempimenti in questione non rappresentano un dato meramente "procedurale", bensì sostanziale, di tutela di un diritto fondamentale dei cittadini, quale quello elettorale, espressamente garantito dalla Costituzione.

Anche l'eventuale spillatura dei fogli aggiuntivi a quello principale non è sufficiente a garantire l'unicità effettiva tra lista e sottoscrizioni dei presentatori, perché non offre alcuna garanzia circa il "momento" in cui la stessa è avvenuta. I moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste quando siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi "maggiormente eloquenti" rispetto alla semplice spillatura, come ad esempio timbri lineari o firme.

Quanto alla possibilità di fruire del "soccorso istruttorio" va infine evidenziato che le ragioni che precludono l'utilizzo di questo istituto in materia di procedimento elettorale, sono sintetizzabili nell'esigenza di rapidità del procedimento e di tempestiva definizione di esso secondo la stringente scansione cronologica normativamente definita.

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