Amministratori

Elezioni, designazione dei rappresentanti di lista agli uffici comunali via Pec

Ok definitivo al decreto che rinvia all'autunno le elezioni amministrative e suppletive

di Amedeo Di Filippo

Approvato dalla Camera in via definitiva il Dl 25/2021, che rinvia all'autunno le elezioni amministrative e suppletive. I Comuni interessati sono 1312, tra cui 20 capoluoghi di provincia e di questi 6 anche di regione. L'Anci ha messo a disposizione una nota di lettura in cui mette in rilievo le novità introdotte.

Consultazioni elettorali
Il Dl elezioni differisce i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il 2021, prevedendo una finestra elettorale fra il 15 settembre e il 15 ottobre. Si tratta delle elezioni comunali a cui vengono abbinate quelle suppletive per i seggi parlamentari dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021, quelle degli enti sciolti per infiltrazioni mafiose e per altre cause, quelle dei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, a cui si aggiungono le elezioni delle regioni a statuto ordinario. Da effettuare entro nove mesi – e non più sei – le elezioni provinciali.
La prima novità inserita in sede di conversione è all'articolo 1-bis che, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale nell'ambito delle operazioni di votazione in questione, consente di presentare l'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici comunali mediante Pec entro il mercoledì antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dalla legislazione vigente.

Piccoli Comuni
L'altra novità, modificata nel tragitto parlamentare, è all'articolo 2 e riguarda l'introduzione di disposizioni speciali in materia di quorum di validità per le elezioni nei comuni fino a 15.000 abitanti. La norma dispone che per l'elezione del sindaco e del consiglio, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, a condizione che la stessa lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e che il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali. «Qualora non siano rispettate le due percentuali - afferma l'Anci – l'elezione è nulla».
Inoltre stabilisce che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto. A detta dell'Associazione dei comuni, la disposizione scomputa questi elettori ai fini della determinazione del quorum strutturale cui è subordinata la validità delle elezioni nei Comuni in cui sia stata ammessa e votata una sola lista. Una novità importante, sottolinea, in quanto l'inclusione nelle liste di cittadini residenti all'estero fa sì che, specie nei Comuni di minori dimensioni e con alto tasso di emigrazione, si renda arduo il raggiungimento del quorum strutturale richiesto per la validità delle elezioni amministrative, con conseguente nullità della procedura elettorale.

Scrutini
L'articolo 3 dispone che le consultazioni si svolgano in due giornate, domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Ulteriore novità è stata inserita con l'articolo 3-bis che, al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati, impegna il ministero della Giustizia a garantire l'apertura dei propri uffici territoriali nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti al termine della pubblicazione.

Relazione

In ultimo, per espressa richiesta dll'Anci, l'articolo 3-ter esclude le sanzioni per la mancata redazione della relazione di fine mandato del sindaco, resa obbligatoria dall'articolo 4 del Dlgs 149/2011, il cui comma 6 stabilisce che, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale sia ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è inoltre tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione e a motivarne le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

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