Amministratori

Elezioni politiche, tutte le mosse per variare il bilancio

I Comuni devono procedere celermente a iscrivere i necessari stanziamenti di entrata e di spesa

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Con l'adozione del decreto presidenziale n. 97 del 21 luglio 2022, di convocazione dei comizi elettorali per domenica 25 settembre 2022, ha preso avvio la macchina organizzativa per lo svolgimento delle prossime elezioni politiche, a seguito dello scioglimento delle Camere dopo la caduta del Governo Draghi.

I Comuni devono, quindi, procedere celermente ad iscrivere nei propri bilanci i necessari stanziamenti di entrata e di spesa.

Per gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione 2022/2024, l'adeguamento dei capitoli potrà essere effettuare attraverso una variazione al bilancio, iscrivendo fra le previsioni di entrata il trasferimento da parte del Ministero dell'Interno e fra le previsioni di spesa i relativi oneri.

La variazione, di competenza del Consiglio, sulla quale dovrà essere acquisito il parere dell'organo di revisione, dovrebbe essere approvata rapidamente, al fine di consentire l'adozione degli atti di autorizzazione al lavoro straordinario dei dipendenti coinvolti, decorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni (6 agosto).

Nel caso in cui non sia possibile convocare con urgenza l'organo consigliare, la variazione potrebbe essere adottata dalla giunta, con i poteri del consiglio, salvo ratifica da adottarsi entro i successivi sessanta giorni.

Considerato, inoltre, il termine di scadenza per l'assestamento generale del bilancio fissato al 31 luglio, nel caso in cui l'adozione di tale atto sia ancora in corso, in applicazione delle regole previste dai singoli regolamenti interni, le amministrazioni potrebbero procedere ad approvare uno specifico emendamento all'atto in fase di approvazione, così da inserire gli stanziamenti necessari.

Analoga procedura potrebbe essere adottata da parte degli enti che si accingono ad approvare il bilancio entro la scadenza fissata dalla norma al 31 luglio (o nei giorni immediatamente successivi), attraverso un apposito emendamento al Bilancio di previsione in corso di approvazione.

Gli enti che, invece, si troveranno ancora in esercizio provvisorio, senza che la giunta abbia già proceduto ad approvare lo schema di bilancio, potranno comunque procedere ad effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti di spesa all'interno della missione 1, programma 07 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile».

In applicazione di quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, al punto 8.13, nel corso dell'esercizio provvisorio (o della gestione provvisoria) è infatti possibile procedere a variazioni del Peg, nel rispetto degli stanziamenti del bilancio provvisorio in corso di gestione.

Rimane inoltre sempre possibile utilizzare il fondo di riserva stanziato nel bilancio provvisorio in corso di gestione. Tale opportunità risulta prevista dal punto 8.12 del principio applicato della contabilità finanziaria, il quale consente l'utilizzo dell'accantonamento al fondo di riserva solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. Si ricorda in tal caso che, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva dovrà essere ridotto dell'importo utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

Infine l'utilizzo del fondo di riserva è uno strumento utile anche per gli enti che hanno approvato il bilancio.

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