Amministratori

Elezioni, tutti gli adempimenti a carico dei sindaci per il voto con procedura speciale

Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno ha diramato ai prefetti le indicazioni

di Amedeo Di Filippo

Con la circolare n. 51/2022, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno dirama ai prefetti le indicazioni circa l'ammissione degli elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale per le consultazioni elettorali e referendarie del 12 giugno.

Fuori sede
La normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario, speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio. Un primo gruppo comprende i soggetti che non possono essere fisicamente presenti nel comune di residenza. Tra questi i componenti di seggio, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in parlamento o i promotori dei referendum, gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi. Questi, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali, possono votare nella sezione in cui operano anziché in quella di rispettiva iscrizione.
Rientrano nella categoria i militari e gli appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, i quali possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta. Raccomanda il Ministero la predisposizione da parte dei comandanti di reparto di un'apposita dichiarazione attestante la sede di stanza del militare e il rilascio di un foglio recante le generalità del militare nell'ipotesi in cui sia sprovvisto della carta d'identità o di altro documento di identificazione o del tesserino militare. Lo stesso per i naviganti (marittimi o aviatori), anch'essi ammessi a votare per i referendum in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano, purché presentino una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune.

Ricoverati e detenuti
Un secondo gruppo di elettori annovera i soggetti ristretti perché degenti in ospedali e case di cura, ammessi a votare, per i referendum, nel luogo di ricovero ubicato in un qualunque comune del territorio nazionale e per le elezioni comunali nel luogo di ricovero purché ubicato nel proprio comune. L'ammissione al voto avviene previa presentazione al sindaco del Comune nelle cui liste l'elettore è iscritto di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura, che rechi anche l'attestazione del direttore sanitario comprovante il ricovero. I sindaci dei Comuni in cui hanno sede i luoghi di cura devono compilare un elenco dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto presso le sezioni ospedaliere, i seggi speciali o gli uffici distaccati di sezione (seggi volanti).
I ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché i soggetti siano elettori, rispettivamente, dello stesso comune, per le elezioni comunali, o di un qualsiasi comune del territorio nazionale, per i referendum. La raccolta del voto dovrà avvenire a cura del seggio volante. I detenuti in possesso del diritto di elettorato attivo possono votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori, rispettivamente, dello stesso comune, per le elezioni comunali, o di un qualsiasi comune del territorio nazionale, per i referendum. Il voto è raccolto da un seggio speciale. Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore. Anche in questo caso spetta al sindaco compilare un elenco dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto, che dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione. Qualora i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco, li ripartisce tra due seggi speciali che fanno capo alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Voto domiciliare
Sono ammessi al voto a domicilio gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione risulti impossibile, o affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Questi votano per i referendum in qualsiasi comune dove abitano e per le elezioni comunali se abitano nel proprio comune di iscrizione elettorale. I sindaci dovranno includere in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi, distinti per sezione elettorale, specificando se l'elettore vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione, a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune, a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o di altro comune. Il voto a domicilio è raccolto da un seggio volante.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©