Amministratori

Emilia Romagna, arriva la partecipazione dei Comuni per la continuità amministrativa negli enti alluvionati

A disciplinare la misura un'ordinanza della protezione civile di ieri

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Per garantire la continuità amministrativa negli enti locali e nei territori interessati dall'emergenza arriva la partecipazione di Comuni italiani non direttamente coinvolti dall'alluvione. A disciplinare la misura è l'ordinanza della protezione civile n. 997 del 24 maggio, divulgata ieri.

Nello specifico l'articolo 4 prevede che l'Anci, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, e sulla base dei fabbisogni rappresentati dai Comuni della regione Emilia Romagna interessati dagli eventi, coordina la partecipazione dei Comuni italiani (non direttamente interessati dagli eventi), per le attività volte a garantire la continuità amministrativa negli enti locali e nei territori interessati dagli eventi.

Al fine di potenziare le strutture impegnate nello svolgimento sia delle attività ordinarie, sia di quelle straordinarie conseguenti agli eventi metereologici, i Comuni interessati a dar supporto autorizzano l'impiego del proprio personale, nel rispetto dagli articoli 2103 e 2104 del codice civile e del contratto di riferimento, assumendosi per intero i relativi oneri stipendiali. Il personale, che interviene in esito ad apposito accordo con i Comuni di destinazione, rappresenta l'ente ove è inviato ad operare ad ogni effetto di legge.

Ogni mese Anci sottoporrà all'approvazione del Dipartimento della protezione civile un programma delle presenze e delle destinazioni, redatto con il concorso di Anci Emilia-Romagna e previo accordo con la Regione.

Al personale impiegato si applica l'articolo 12 dell'OCDPC n. 992/2023. L'associazione dei Comuni provvederà all'istruttoria degli elementi informativi per il personale direttamente impegnato sul territorio alluvionato nelle attività connesse all'emergenza, ai fini della rendicontazione delle spese di trasferta e delle indennità spettanti, trasmettendo la relativa rendicontazione direttamente al Dipartimento della protezione civile.

Per agevolare l'organizzazione ed il coordinamento delle attività connesse all'emergenza, inoltre, il personale di polizia locale degli enti locali può essere impegnato provvisoriamente nei comuni interessati dagli eventi, per le finalità di istituto, in deroga all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 7 marzo 1986 n. 65, previa comunicazione con gli enti locali interessati, fatte salve le notizie ai Prefetti competenti.

Infine, l'Ordinanza prevede che, fino al termine dello stato di emergenza, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'emergenza maltempo non si applicano i limiti di cui agli articoli 79 (permessi e licenze) e 82 (indennità) del Tuel e all'articolo 1, comma 136 della legge 56/2014 (invarianza della spesa per oneri agli amministratori).

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