Urbanistica

Energia, credito d'imposta industria 4.0 anche ai Comuni

L'Ok delle Entrate: beneficio anche per l'Ente locale che produce e distribuisce energia elettrica

di Gian Paolo Tosoni

Il credito di imposta (industria 4.0) nella misura del 40% dell'ammontare del costo di beni strumentali nuovi (articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 160/2019), compete anche a un Comune che svolge una attività di produzione e distribuzione di energia elettrica. La questione principale esaminata e risolta con la risposta dell'agenzia delle Entrate 389 del 22 settembre, riguardava principalmente l'ambito soggettivo e in particolare se l'ente non commerciale, per di più ente pubblico, potesse usufruire del credito di imposta. In effetti la normativa in materia contenuta nei commi 185 e 186 della legge 160, fanno riferimento alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. In tale contesto l'Agenzia afferma che il beneficio del credito di imposta può essere usufruito anche da un ente commerciale in relazione alla attività di impresa svolta e ciò ancorché trattandosi di ente pubblico sia non soggetto Ires in base all'articolo 74, comma 1, del Tuir.

Tale circostanza non inficia la possibilità di recuperare il credito di imposta in quanto esso deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione orizzontale secondo l'articolo 17 del Dlgs 241/1997 e questo lo può fare anche un ente pubblico. Le esclusioni dal credito di imposta, previste dalla norma riguardano le imprese in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali senza continuità aziendale e questo non era il caso del proponente l'interpello. Inoltre il Comune ha precisato che i beni oggetto di credito di imposta non sono gratuitamente devolvibili, il che avrebbe rappresentato un'altra causa di esclusione. Ovviamente l'Agenzia ricorda che l'ente deve dimostrare la sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio del credito di imposta come ad esempio che il bene strumentale deve essere nuovo e che ci sia la interconnessione ai sistemi informatici con caricamento da remoto (agenzia delle Entrate, circolare 4 del 30 marzo 2017).

La risposta delle Entrate non considera, ma il problema non era posto nell'interpello, l'ipotesi assai importante che la produzione di energia da parte del Comune fosse da fonte rinnovabile e quindi magari oggetto di altri incentivi. Al riguardo la circolare delle Entrate 4/2017 in materia di iper ammortamento, i cui presupposti sono identici anche per il credito di imposta, sostiene che sono esclusi dal beneficio le soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad esempio sistemi cogenerativi e sistemi di generazione di energia da qualunque finte rinnovabile). Ciò in quanto queste ultime possono beneficiare di misure di agevolazione all'efficienza energetica già in vigore come i certificati bianchi. Dello stesso tenore la Faq del ministero dello Sviluppo economico del 23 maggio 2018. Invece il comma 192 della legge 160 prevede che il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni concesse per i medesimi beni a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

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