Fisco e contabilità

Enti locali, competenza piena sui debiti fuori bilancio all'organo straordinario di liquidazione

È questo il principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti

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di Patrizia Ruffini

É riconosciuta all'organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità alla massa passiva per i debiti fuori bilancio riferiti a atti o fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, pur in mancanza di delibera consigliare di riconoscimento. È questo il principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nella delibera n. 12/2020 che individua il corretto iter amministrativo da seguire per i debiti fuori bilancio formatisi prima della dichiarazione di dissesto, per i quali l'ente, ancora in bonis, non abbia provveduto all'adozione di tempestiva e formale deliberazione di riconoscimento secondo l'articolo 194 del Tuel.

A chiamare in ballo la sezione delle Autonomie è stata la Sezione regionale di controllo per la Campania prospettando una rivisitazione dell'orientamento restrittivo, maturato presso le sezioni regionali di controllo. Queste, in maniera pressoché uniforme, ritengono necessario, infatti, ai fini dell'inclusione nel piano di rilevazione, il previo riconoscimento del debito da parte dell'organo consiliare.

Nel precedente orientamento (delibera n. 3/SEZAUT/2017/QMIG) i giudici della sezione Autonomie, con riguardo alla disciplina dettata per la formazione della massa passiva e alle poste da ricomprendere nella stessa, avevano rimarcato come i debiti fuori bilancio debbano essere preventivamente riconosciuti dal consiglio comunale, nei limiti e con le procedure disciplinate dall'articolo 194 del Tuel. Comunque la Sezione aveva precisato che «nel caso in cui non sia stata assunta la deliberazione consiliare di riconoscimento, successivamente alla dichiarazione di dissesto, la valutazione di ammetterli alla massa passiva spetta esclusivamente all'OSL, sulla scorta della documentazione raccolta» il quale deve decidere sull'ammissibilità delle domande formulate dagli aventi diritto avvalendosi, se del caso, delle facoltà istruttorie accordate allo stesso.

Richiamando poi le disposizioni del Tuel in tema di dissesto, i giudici argomentano la non necessarietà del previo riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del consiglio comunale ai fini del loro inserimento nel piano di rilevazione. A conforto di questo assunto, in primo luogo, il disposto dell'articolo 254 del Tuel che, nel normare la procedura per la formazione della massa passiva in vista della redazione del piano di rilevazione e del successivo piano di estinzione, al comma 3 lettera a) evoca «i debiti di bilancio ed i debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato».

Il legislatore vuole dunque ammettere alla massa passiva la pressoché totalità dei debiti, in bilancio e non, sorti nell'arco temporale indicato, con la sola limitazione, per i debiti fuori bilancio, di vagliarne i requisiti fissati dall'articolo 194 del Tuel al quale si rinvia non già sotto il profilo procedurale (adozione della formale delibera consiliare di riconoscimento) quanto piuttosto sotto quello sostanziale per porre i criteri (utilità ed arricchimento) ai quali devono informarsi le verifiche di competenza dell'Oorgano straordinario di liquidazione.

In questo senso deve leggersi il successivo comma 4 dell'articolo 254 del Tuel in base al quale «l'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale».

L'ampiezza di poteri in favore dell'organo straordinario trova ulteriore conforto nella previsione del comma 7 dell'articolo 254 che lo autorizza a transigere vertenze, giudiziali e stragiudiziali.

L'organo quale dominus esclusivo della peculiare procedura finalizzata al risanamento dell'ente, ha assunto una propria specificità, connotandosi sempre più quale organo sostitutivo di quelli ordinari dell'ente, titolare di elevati poteri organizzatori.

Con riferimento a eventuali responsabilità erariali è opportuno evidenziare che l'Osl è soggetto, oltre all'obbligo di trasmissione degli atti di riconoscimento del debito nel rispetto dell'articolo 23, comma 5, della legge 289/2002, a quello di denunzia in caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'Erario (articolo 252,comma 5, del Tuel).

Infine, i giudici contabili ritengono che debba essere riconosciuta in favore dell'organo straordinario di liquidazione una competenza piena e non limitata a specifiche fattispecie.

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