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Enti locali alla prova degli equilibri di bilancio

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Nel corso del mese di luglio, gli enti locali sono chiamati a svolgere le operazioni di salvaguardia degli equilibri e di assestamento del bilancio 2021/2023. Operazioni che devono essere svolte tenendo in debita considerazione, specie dal lato delle entrate, gli effetti dell'emergenza ancora in essere.
Va preliminarmente ricordato che si tratta di due adempimenti che il principio contabile applicato allegato 4/1 inserisce tra gli strumenti di programmazione degli enti locali. Strumenti che rientrano nella verifica concomitante del ciclo della programmazione, volti, l'uno, ad accertare la permanenza degli equilibri del bilancio in corso di gestione, sia in termini di accertamenti/impegni di competenza che con riferimento alla gestione dei residui, e sia in termini di cassa, l'altro, invece volto a verificare l'adeguatezza degli stanziamenti del bilancio di previsione all'effettivo svolgimento della gestione.

La verifica degli equilibri di bilancio
Concettualmente, quindi, l'operazione di verifica del permanere degli equilibri del bilancio, disciplinata dall'articolo 193 del Dlgs 267/2000, precede quella di assestamento, anche se, sovente, gli enti effettuano le due operazioni in maniera contestuale. La verifica, ricorda il citato articolo 193, deve essere effettuata con la periodicità prevista dal regolamento comunale di contabilità e comunque almeno una volta all'anno entro il 31 luglio, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale.
Molto di frequente i regolamenti di contabilità prevedono diverse verifiche nel corso dell'anno, tenuto conto che il termine del 31 luglio è spesso vicino all'approvazione del bilancio di previsione, a causa delle ripetute proroghe del termine. Il rispetto della data del 31 luglio è comunque di particolare rilevanza, tenuto conto che la legge equipara la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio alla mancata approvazione del bilancio di previsione e, quindi, è causa di scioglimento del consiglio comunale.

Verifiche sul risultato di amministrazione
Nell'operazione di salvaguardia l'ente è tenuto a verificare tutti gli equilibri del bilancio. Preliminarmente dovrà verificarsi la situazione di chiusura dell'esercizio 2020. L'eventuale disavanzo "ordinario" deve applicarsi al bilancio di previsione contestualmente all'approvazione del rendiconto e deve essere ripianato nel termine triennale (o della consiliatura), previsto dall'articolo 188 del Dlgs 267/2000. Quest'anno sono due gli elementi che possono comportare la necessità di rivedere la composizione del risultato di amministrazione 2020. In primo luogo, vi sono gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021 che, dichiarando l'illegittimità di parte delle disposizioni dell'articolo 39-ter del Dl 162/2019, le quali consentivano ai Comuni di spalmare annualmente il maggior disavanzo derivante dall'accantonamento relativo al fondo anticipazione di liquidità previsto dal Dl 35/2013, in misura pari alla quota di rimborso dell'anticipazione stessa, costringe gli enti a ripianare interamente il disavanzo dal Fal secondo le modalità ordinarie (triennio, al massimo pari alla durata della consiliatura). Sul punto occorre ricordare la disposizione dell'articolo 52 del Dl 73/2021, che ha stanziato un apposito fondo in favore (di alcuni) degli enti che hanno registrato nel 2019 un peggioramento del disavanzo per effetto della contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (disposizione che in sede di conversione reintrodurrà la possibilità di ripianare il disavanzo in 10 anni e incrementerà lo stanziamento del fondo). In secondo luogo, è necessario verificare se le quote vincolate del risultato di amministrazione sono in linea con le risultanze della certificazione del fondo funzioni fondamentali dell'anno 2020 (articolo 106 del Dl 34/2020), presentata entro lo scorso 31 maggio. In caso negativo è infatti necessario provvedere alla rettifica di alcuni allegati al rendiconto (vedasi Faq Arconet n. 47).

I debiti fuori bilancio
Il controllo deve poi riguardare la presenza di eventuali debiti fuori bilancio, provvedendo, nel caso, alla contestuale adozione della deliberazione di riconoscimento, secondo la procedura dell'articolo 194 del Dlgs 267/2000 (con il parere dell'organo di revisione e il successivo invio alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale). A questo fine è necessario effettuare una specifica ricognizione presso tutti i responsabili dell'ente.

Verifica degli equilibri di competenza
Si dovrà quindi accertare il mantenimento dell'equilibrio di competenza sia di parte corrente che di quella capitale. Per il primo occorre valutare con attenzione le entrate maggiormente esposte all'emergenza in atto, provvedendo a riscontrare l'andamento del relativo gettito, considerando altresì gli specifici ristori statali. Ad esempio, per l'Imu, occorre considerare il ristoro per l'esenzione dalla prima rata degli immobili del settore turistico - ricettivo, di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 178/2020, quello per l'esenzione degli immobili destinati a cinema e teatri, ex articolo 78 Dl 104/2020, quello per l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare dei pensionati esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 48-49, legge 178/2020 e infine quello per l'esenzione dalla prima rata degli immobili indicati nel Dl 41/2021, articolo 6-sexies. Per l'imposta di soggiorno occorre contabilizzare il ristoro del minor gettito previsto dall'articolo 25 del Dl 41/2021, incrementato dall'articolo 55 del Dl 73/2021 e per il canone unico patrimoniale e quello mercatale, i contributi compensativi dell'esenzione prevista, fino al 31 dicembre 2021, per le occupazioni dei pubblici esercizi e dei commercianti ambulanti (articolo 30 Dl 41/2021) e per le occupazioni dello spettacolo viaggiante, fino al 31 agosto (articolo 63 del Dl 73/2021). Andrà tenuto conto, inoltre, della contabilizzazione del contributo statale previsto dall'articolo 6 del Dl 41/2021 per finanziare le riduzioni Tari/Taric in favore delle utenze non domestiche chiuse o soggette a restrizioni. Qualora l'ente abbia già deliberato le tariffe della tari, il cui termine per l'approvazione è stato prorogato al 31 luglio dal Dl 99/2021, dovrà procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al Pef validato dall'autorità competente (più propriamente in sede di assestamento). Per la parte in conto capitale, in termini di competenza, non dovrebbero, di norma verificarsi squilibri, ricordando che l'impegno di spesa di parte capitale è possibile solo dopo l'accertamento della relativa entrata (principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011).
La valutazione dovrà effettuarsi ovviamente in termini prospettici, proiettando i dati al 31 dicembre.
In sede di salvaguardia sarà altresì necessario verificare con attenzione la destinazione del fondo funzioni degli enti locali stanziato dalla legge di bilancio 2021, destinato a coprire il minor gettito derivante dall'emergenza Covid-19 (articolo 1, comma 822, della legge 178/2020), pur se le Faq della Ragioneria generale dello Stato del 21/1/2021 sembrano ammettere la sua destinazione anche al finanziamento delle maggiori spese Covid, al netto dei ristori statali.
Il controllo dovrà estendersi ovviamente anche all'andamento delle spese.

Congruità degli accantonamenti
In sede di salvaguardia sarà poi necessario verificare la congruità degli accantonamenti operati nel bilancio. Il principio contabile allegato 4/2 specifica che in sede di salvaguardia e di assestamento l'ente deve operare la verifica della congruità dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sulla base di quanto specificato dall'esempio n. 5. Inoltre, occorre accertare l'eventuale necessità di operare aggiustamenti agli accantonamenti al fondo perdite partecipate, sulla base dei risultati dell'ultimo esercizio chiuso, nonché del fondo cause legali, operando eventuali adeguamenti sulla base dell'evoluzione delle controversie legali in essere. Analoghe verifiche dovranno riguardare il fondo arretrati contrattuali e il fondo passività potenziali.

Residui attivi e passivi
Le verifiche riguarderanno anche la gestione dei residui, allo scopo di accertare se, specie sul versante dei residui attivi, si registrino situazioni di inesigibilità o comunque di dubbia esazione sopravvenute rispetto alla verifica effettuata in sede di riaccertamento dei residui, svolto in occasione del rendiconto. In questa sede occorre riscontrare se la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità è adeguata in relazione ai residui attivi. In particolare, con riferimento alla parte capitale, il principio contabile allegato 4/2 ricorda la necessità di verificare l'andamento delle coperture finanziarie di cui al punto 5.3.3 al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottare gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10).

Obiettivi di finanza pubblica
La verifica dovrà concentrarsi anche sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, e in particolare quelli previsti dall'articolo 9 della legge 243/2012 e dai commi 819 e seguenti della legge 145/2018. L'obiettivo del pareggio di bilancio è assicurato se l'ente ha rispettato l'equilibrio finale W1, anche se la Ragioneria generale dello Stato ha precisato che gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio (circolare n. 5/2020). L'ente pertanto dovrà verificare se a livello prospettico sono raggiungibili i già menzionati equilibri.

Equilibri di cassa
Particolare attenzione dovrà porsi poi alla gestione della cassa, verificando se gli stanziamenti di entrata e di spesa sono ancora attendibili e se possa ritenersi mantenuto, in termini prospettici al 31 dicembre, l'equilibrio di cassa. Valutazione che deve essere effettuata considerando la necessità di garantire il rispetto dei tempi medi di pagamento, come rappresentato non solo dall'indicatore di tempestività dei pagamenti ma anche e soprattutto dall'indicatore di ritardo dei pagamenti che, insieme alla capacità di smaltire il debito residuo al 31/12, determina la necessità o meno di appostare nel prossimo bilancio l'accantonamento al fondo crediti commerciali.

Provvedimenti di riequilibrio
La deliberazione del consiglio comunale dovrà quindi dare atto del permanere degli equilibri, qualora la ricognizione sopra evidenziata dia esito positivo, oppure dovrà dichiarare lo squilibrio del bilancio e adottare i conseguenti provvedimenti di ripiano. Il ripiano della gestione di competenza corrente può effettuarsi ricorrendo a tutte le maggiori entrate disponibili, fatta eccezione per quelle con destinazione vincolata e quelle derivanti dall'indebitamento. Per la parte capitale è possibile anche utilizzare le alienazioni e le altre entrate in c/capitale. Inoltre, sarà possibile impiegare tutte le economie di spesa rinvenibili nei vari capitoli. Solo se gli strumenti sopra indicati non sono disponibili, è utilizzabile la quota libera del risultato di amministrazione (ricordando che prima deve essere però accertata l'assenza di debiti fuori bilancio da ripianare). Quota che, va ricordato, può essere usata anche nel 2021 per finanziare maggiori spese Covid-19 (ovviamente se residua dopo la copertura dei debiti fuori bilancio e le operazioni di salvaguardia) – articolo 109, comma 2, del Dl 18/2020, come modificato dall'articolo 30 del Dl 41/2021.
Inoltre, è possibile provvedere all'incremento delle aliquote e delle tariffe dei tributi, anche oltre il termine di legge, purché entro il 31 luglio. In proposito, si rammenta che la norma consente solo di modificare in aumento le tariffe e le aliquote e solo di intervenire in caso di loro avvenuta approvazione. Non può utilizzarsi invece per rimettersi in termini in caso di mancata approvazione delle tariffe contestualmente al bilancio (Rm ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF/2017).

(*) Vice presidente Anutel

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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE FINANANZIARIO
- 15/7/2021: la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021 alla luce delle ultime novità normative e dei trasferimenti covid (15,00-17,00)

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