I temi di NT+Il focus

Enti «non virtuosi», possibile procedere alle assunzioni etero-finanziate

Le amministrazioni che presentano un'elevata incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Anche gli enti che presentano un'elevata incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (i cosiddetti «enti non virtuosi» in applicazione del decreto legge 34/2019), possono procedere, senza alcuna preclusione, ad assunzioni finanziate da risorse provenienti da altri soggetti.

Le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento e nel caso di finanziamento parziale per un importo corrispondente.

È questo il chiarimento che giunge dalla Corte dei conti della Sicilia con la deliberazione n. 89/2023/PAR.

L'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 (decreto Crescita), nel prevedere un meccanismo che garantisce le assunzioni di personale negli enti locali sulla base della sostenibilità finanziaria, ha previsto per gli «enti non virtuosi» l'obbligo di adottare un percorso di graduale riduzione del rapporto spesa di personale/entrate correnti fino al conseguimento, nell'anno 2025, del valore soglia, anche applicando un turn over inferiore al 100%.

La condizione di ente non virtuoso preclude in qualche modo la possibilità di procedere ad assunzioni finanziate da terzi? E come impatta la disposizione contenuta nell'articolo 57, comma 3-septies del decreto legge 104/2020 che sancisce, a decorrere dall'anno 2021, la «neutralità» della spesa e dell'entrata relativa all'assunzione di personale etero-finanziata?

È questo l'interrogativo posto da un ente locale siciliano alla Corte dei conti.

Per i giudici contabili siciliani, se la finalità del legislatore, con le disposizioni contenute nel decreto Crescita, è quella di evitare che un ente pubblico, che ha costruito i propri equilibri di bilancio nel rispetto dei limiti suddetti, possa, inopinatamente pregiudicarli attraverso ingiustificati incrementi di spesa del personale, questo rischio non sussiste nella fattispecie in cui la stessa non grava sul bilancio dell'ente, in quanto spesa finanziata da altri soggetti pubblici o privati.

Con precipuo riguardo alle assunzioni finanziate da risorse di enti terzi, va tenuto presente che l'articolo 57, comma 3-septies, del Dl 104/2020 è intervenuto a sancire l'esclusione delle medesime (sia in termini di spese che di correlate entrate) dal computo del rapporto di sostenibilità finanziaria.

Stante il carattere di neutralità della spesa, così come sopra delineata, per la Corte dei conti non vi è motivo di escludere che gli enti non virtuosi si avvalgano della possibilità di procedere ad assunzioni finanziate da terzi, la cui spesa non impatta in alcun modo sul bilancio dell'ente.

È evidente che le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non devono rilevare ai fini della verifica del rispetto del valore soglia per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento e nel caso di finanziamento parziale per un importo corrispondente.