Fisco e contabilità

Enti in riequilibrio finanziario tenuti a una effettiva governance delle partecipate

La Corte dei conti chiede controlli effettivi sull'andamento gestionale sotto tutti i profili

di Ciro D'Aries

La Corte dei conti, in base alle facoltà riconosciutele dall'articolo 243, comma 3, del testo unico degli enti locali, vigilando sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato da un ente, ha ritenuto opportuno approfondire le informazioni contenute nella relazione sullo stato di attuazione del piano redatta dall'organo di revisione. I magistrati contabili hanno riscontrato che l'ente non aveva effettuato una adeguata vigilanza sull'andamento delle gestioni societarie secondo quanto prescritto dalla normativa.

La delibera della Corte

Con la delibera n. 102/2020, la Corte dei conti della Sicilia ha accentuato la necessità per gli enti locali in stato di riequilibrio finanziario di svolgere, in maniera ancor più vigorosa, azioni volte a garantire una governance effettiva su tutte le proprie società partecipate, evitando carenze informative ascrivibili alle società che non consentano all'ente socio di adempiere ai propri obblighi legali di verifica.
In precedenza la stessa sezione regionale della Corte dei conti, con la delibera n. 168/2019, aveva statuito come l'impianto normativo che governa attualmente la materia poggia sul presupposto che le partecipate pubbliche rappresentano «un esempio emblematico dell'intervento dello Stato nell'economia che ha assunto, nel corso del tempo, dimensioni preoccupanti, tali da richiedere interventi radicali per limitarne l'impatto sulla finanza pubblica e gli effetti distorsivi sull'economia generale». Perciò alle norme del Tuel e del Dlgs 118/2011 che impongono a ogni ente locale, a salvaguardia dei propri equilibri finanziari, di attivare un sistema di controllo, con acquisizione di dati certi e asseverati da parte degli organi di revisione delle società partecipate si è aggiunta la disciplina del testo unico delle società a partecipazione pubblica, Dlgs 175/2016.

I rilievi specifici
Dall'esame degli atti acquisiti è risultato che i principali motivi di tensione finanziaria tra l'ente e le partecipate di riferimento siano consistiti in una scarsa rendicontazione, associata a una insufficiente trasparenza dei costi-ricavi nonché dei debiti di finanziamento-funzionamento e altre passività. Per evitare che queste problematiche possano compromettere il serio percorso di risanamento intrapreso e l'effettività delle azioni adottate nel loro complesso, l'ente – secondo la Corte - deve realizzare anche azioni volte a una governance effettiva, adottando un approccio realmente strategico e non meramente adempimentale degli obblighi di legge.

Le azioni percorribili dall'ente
A fronte di problematiche relative a un'eventuale scarsa collaborazione da parte degli organi delle partecipate pubbliche, per la Corte, deve essere attentamente valutata la potestà dell'esercizio di eventuali azioni permesse dal codice civile, in base all'articolo 1, comma. 3, Dlgs 175/2016: «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel c.c. e le norme generali di diritto privato», confermato dal successivo articolo 12.
Di fatto, viene sottolineato come i comportamenti – da un lato – degli organi amministrativi e di controllo delle partecipate pubbliche siano soggetti a eventuali azioni civili di responsabilità, salva la giurisdizione della Corte in caso di danno erariale, - dall'altro – come la condotta dei rappresentanti dell'ente partecipante possa comportare, in caso di dolo o colpa grave, danno erariale nell'ambito dell'esercizio dei propri diritti di socio che abbiano pregiudicato il valore della partecipazione. Pertanto essere socio di società a partecipazione pubblica impone una costante attenzione alla gestione e ai risultati della stessa nonchè l'attivazione di misure idonee in caso di inerzia o condotta inidonea degli organi societari.

L'effettività dei controlli sulle partecipate
In definitiva, secondo la Corte dei conti, gli enti locali in stato di riequilibrio finanziario pluriennale devono con maggiore attenzione gestire le proprie società partecipate rispetto a enti in equilibrio finanziario, per i quali, tuttavia, devono essere rispettati i principi del sistema dei controlli interni (Dlgs 174/2016, all'interno dei quali troviamo l'obbligo, comunque, di attivare un effettivo sistema informativo e di governance sugli organismi partecipati, soprattutto se sono in house providing.
Agli enti l'obbligo – e non la facoltà quindi – di attivare effettivi controlli che consentano una consapevolezza dell'andamento gestionale proprio e di quello degli organismi partecipati, in un'ottica di Gruppo Amministrazione Pubblica strettamente correlata, sotto tutti i profili: finanziari, patrimoniali ed economici. Nessun esimente risulta ammissibile.

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