Fisco e contabilità

Entrate Riscossione, difesa esterna solo con delibera motivata

Ctr MIlano: decisivo il carattere speciale della giurisdizione

di Enrico Holzmiller

La Ctr di Milano, con la sentenza n. 1291/2021, depositata lo scorso 31 marzo (presidente e relatore: Labruna) torna sulla questione della difesa affidata a professionisti “esterni” dall’agenzia della Riscossione, già oggetto di interpretazione autentica espressa con il Dl 34/2019 (convertito in legge 58/2019).

Secondo i giudici lombardi, l’appello delle Entrate-Riscossione, proposto conferendo procura a un difensore del libero foro, è inammissibile, in mancanza di «apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza» ex articolo 43, comma 4, Rd 1611/33 (e successive integrazioni).

La Commissione parte dalla genesi dell’attuale agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata al Gruppo Equitalia. Ne deriva la qualificazione di ente strumentale (articolo 1, commi 2 e 3, Dl 193/16) comportando quindi, per detto ente, un vincolo di soggezione amministrativa rispetto alle Entrate, e come tale soggetto anch’esso all’obbligo di stare «in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata» (con eventuale rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato).

La conclusione cui perviene la Commissione non nasconde l’apparente contrasto con i dettami del Dl 34/2019, con cui sono state chiarite le modalità di difesa in giudizio di Entrate-Riscossione, e sul quale espone una propria interpretazione applicativa, tale da renderlo coerente con la sentenza in commento.

Secondo i giudici lombardi, infatti, va considerato il carattere di specialità della giurisdizione tributaria (articolo 1, comma 2, Dlgs 546/92), che “allarga” la platea dei difensori abilitati ad altre categorie (come i commercialisti) differenti dagli avvocati, essendo questi ultimi i soli abilitati nel giudizio ordinario civile. Ecco quindi che il Dl 34/2019 andrebbe riferito esclusivamente al patrocinio dell’agente della Riscossione nel rito civile. Diversamente opinando, si creerebbe, per la giurisdizione speciale tributaria, un’ingiustificata disparità di trattamento tra le varie tipologie di difensori abilitati.

Tale approccio, peraltro, è in linea con parte della dottrina secondo la quale i dettami del Dl 34/2019 avrebbero risolto la vexata quaestio solo con riferimento ai contenziosi in Cassazione, ma non per i primi due gradi di merito.

La sentenza si esprime anche sulla possibile applicazione, nel caso di specie, dell’articolo 12, comma 10, del Dlgs 546/92, secondo il quale il giudice deve verificare d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti. Tuttavia, l’articolo 182 è applicabile nel processo tributario solo nei confronti delle parti che «devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato», come i contribuenti ricorrenti, e non si può quindi applicare all’agente della Riscossione.

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