Fisco e contabilità

Esclusa la ricognizione del debito del professionista che il Comune stanzia fuori bilancio

Senza un valido contratto, accompagnato dalla previsione di spesa, finalizzato a far sorgere il rapporto obbligatorio in capo all'ente

di Federico Gavioli

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 15303/2022, ha affermato che la delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Comune destina una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita da parte di un professionista, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito.

Il giudizio trae origine dalla richiesta di decreto ingiuntivo proposta da un'università nei confronti di un Comune per ottenere il pagamento della somma di 25mila euro a titolo di contributo per uno spettacolo organizzato nell'ambito di una celebrazione. Il Comune propose opposizione e dedusse la propria carenza di legittimazione passiva in favore del Comitato che aveva organizzato l'evento e, in subordine, l'assenza della delibera autorizzativa di spesa. Il Tribunale rigettò l'opposizione e la sentenza venne confermata dalla Corte d'appello.

Secondo i giudici del merito, il Comitato costituiva un organo strumentale del Comune; esso era stato istituito con delibera comunale, era presieduto dal sindaco e composto dagli assessori e dai capogruppi del consiglio comunale; quanto alla delibera autorizzativa di spesa, la Corte distrettuale rilevò che non vi era stata contestazione in ordine all'esecuzione della rappresentazione teatrale da parte dell'università, secondo il programma stabilito.
Il Comune avverso la sentenza sfavorevole è ricorso in Cassazione.

Per la parte che qui interessa, il Comune ha censurato la sentenza della Corte distrettuale per avere errato nel non dichiarare la nullità del contratto concluso tra il comitato e l'università perché privo dell'impegno di spesa. Il Comune ricorrente, ribadendo la natura privatistica dello stesso comitato come centro autonomo di imputazioni giuridiche soggettive distinto dal Comune, sostiene che non basta l'erogazione di un contributo da parte del Comune per creare un vincolo contrattuale dell'ente con l'eniversità, in assenza di un impegno contabile con la conseguenza che la responsabilità sarebbe a carico del funzionario che ha consentito la fornitura del servizio. Si tratterebbe di un'ipotesi di nullità rilevabile d'ufficio e formulata dal Comune già nel corso del giudizio di primo grado, nel corso del quale era stata altresì eccepita la nullità della ricognizione del debito da parte del sindaco.

Per la Cassazione il motivo di ricorso del Comune è fondato. I giudici di legittimità hanno affermato , in un caso analogo tra le medesime parti, che la delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Comune destina una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della Pa, né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta «ad substantiam».

Afferma la Cassazione che il contratto in questione deve rivestire la forma scritta «ad substantiam» e deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente.

Nel caso in esame, conclude la Cassazione, in assenza di un valido contratto in forma scritta, accompagnato dalla previsione di spesa, finalizzato a far sorgere il rapporto obbligatorio in capo al Comune, è esclusa la ricognizione del debito.

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