Fisco e contabilità

Esentasse per i Comuni solo i contributi Covid alle imprese in difficoltà previsti dal Decreto Rilancio

Scontano la ritenuta del 4% le erogazioni versate degli enti alle imprese colpite dalla pandemia

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

I contributi che i Comuni intendono erogare alle imprese in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19 vanno assoggettati a ritenuta del 4%, prevista dall'articolo 28 del Dpr 600/1973.

É questa la conclusione a cui sono giunti gli esperti dell'Agenzia delle entrate con la risposta n. 494 /2020 (anche su Enti locali & edilizia del 26 ottobre), relativa al quesito di un Comune che intendeva deliberare un contributo a imprese in difficoltà economica a seguito dell'attuale pandemia.

Al momento, infatti, non è rinvenibile nell'ordinamento una norma che riconosca un regime fiscale di favore a queste erogazioni e, di conseguenza, gli enti che vorranno procedere con il pagamento di contributi ai fini Covid dovranno agire nel rispetto di tre condizioni (soggettive e oggettive):
a) verificare se il destinatario del contributo sia un'impresa;
b) accertare che il contributo non sia diretto all'acquisto di beni strumentali in quanto, solo in questo caso, la norma prevede un'espressa esclusione dalla ritenuta di acconto (risoluzioni n. 193/E/2002 e n. 108/E/2004);
c) assoggettare il contributo a ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 4%; il contributo in esame assumerà rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, in quanto lo stesso non è diretto all'acquisto di beni strumentali, bensì si sostanzia in un sostegno economico straordinario alle imprese.

Risulta quindi escluso dall'applicazione della ritenuta soltanto il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del «decreto Rilancio» (contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva), in quanto la norma ha espressamente previsto che le somme non concorrano alla formazione della base imponibile, ai fini Ires e Irap.

Il medesimo trattamento di favore non può essere applicato ad altre forme contributive, in ragione della circostanza che le norme di esenzione in materia tributaria, per effetto della loro natura derogatoria di carattere speciale, sono di stretta interpretazione (articolo 12 delle preleggi del codice civile).

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