I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Esentati da Imu gli immobili provinciali scolastici in base a una sentenza apparente non ancora definitiva

di Enrico Pintaldi (*) - Rubrica a cura di Anutel

Gli immobili di proprietà della Provincia, destinati a scuola secondaria, sono esenti dall’Imu. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha attribuito valenza di giudicato esterno alla sentenza emessa nel 2024 da altra sezione, sebbene ancora non passata in giudicato. I giudici hanno accolto il ricorso di una Provincia che ha impugnato l’avviso di accertamento del Comune per omesso versamento (anno 2019). La sentenza n. 4181/2025, depositata il 27 ottobre 2025, ha riproposto, in poco più di tre righe, gli stessi termini usati dalla precedente pronuncia, impugnata in appello per motivazione apparente: “Gli immobili oggetto di accertamento rientrano nei benefici di cui all'articolo 9, comma 8 Dlgs n. 23 del 14/3/2011 che prevede l'esenzione per gli immobili utilizzati per "compiti istituzionali". E nel caso in esame è del tutto evidente detto utilizzo ai fini dell'istruzione, trattandosi di edifici destinati a scuole”. Ebbene, una pronuncia giurisdizionale non ancora definitiva può essere usata a fondamento del provvedimento con il quale viene risolta la medesima controversia riguardante un anno d’imposta successivo? Un’elencazione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione è fondata nonché un’esposizione più dettagliata dei criteri di valutazione adottati avrebbero senz’altro aiutato a comprendere il senso di una sentenza apparente oltreché apodittica. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14099 della sezione tributaria, depositata il 27 maggio 2025, ha ribadito il principio, ormai consolidato (ius receptum) della nullità delle sentenze di merito con motivazione apparente. La chiarezza argomentativa è un requisito essenziale non derogabile: “costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (articolo 111 Costituzione, comma 6), e cioè dell’articolo 132 Codice di procedura civile, comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo Dlgs n. 546 del 1992, articolo 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato secondo quanto allegato e provato” (Cassazione, 8 settembre 2022, n. 26477, in motivazione)”. L’adesione, pura e semplice alla decisione di altro giudice, rappresenta la negazione del diritto al controllo sulla giurisdizione, sancito dall’articolo 111, comma 6, della Costituzione nonché dall’articolo 36, comma 2, n. 4 del Dlgs 31/12/1992 n. 546. La motivazione, per essere tale, non può consistere nella mera riproposizione di una decisione che risulta impugnata dinanzi al giudice di appello, peraltro, con la medesima contestazione. Nonostante le raffinate ed argomentate controdeduzioni presentate dall’ente, il giudice di prime cure ha sposato appieno la tesi della ricorrente ma, riconoscendo “la particolarità della fattispecie” ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. Come già auspicato su queste pagine, un intervento chiarificatore del legislatore potrebbe risolvere la questione dibattuta ed evitare il proseguimento della lite nei successivi gradi di giudizio.

(*) Componente del consiglio generale di Anutel

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