I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Esenzione al pagamento del suolo pubblico al commercio ambulante

di Alessandro Merciari (*) - Rubrica a cura di Anutel

Tra i vari correttivi apportati in sede di conversione al decreto Rilancio, vi è l'introduzione del comma 1-bis all'articolo 181, con il quale è stata disposta una agevolazione a favore degli operatori del commercio ambulante, concedendo loro un periodo di esonero dal pagamento del suolo pubblico per i mesi interessati dal lockdown.
Tra gli interventi che ci si attendeva dal governo in materia di fiscalità locale, questo non era davvero ritenuto prioritario e per di più, per come è stato scritto, si è rivelato assolutamente inutile e addirittura dannoso.
Molti Comuni infatti si erano già organizzati per rideterminare puntualmente la tassa o il canone temporaneo relativo alle diverse occupazioni, che a seguito delle misure adottate per il contenimento del contagio, erano venute meno. In base ai periodi in cui furono istituiti i divieti di svolgimento dei mercati, e applicando il normale criterio di calcolo previsto per le occupazioni temporanee, venivano rideterminati puntualmente gli importi dovuti dai singoli operatori ambulanti.
A differenza delle occupazioni permanenti, il ricalcolo della tassa temporanea infatti non crea, proprio per la sua stessa natura, quei problemi di frazionamento della tariffa sorti invece con l'esenzione riconosciuta a favore dei pubblici esercizi, così che l'introduzione di questa nuova esenzione appare quindi totalmente inutile e superflua.
Del resto, durante il periodo in cui era vietato effettuare i mercati, non si realizzava il presupposto applicativo, così che non sarebbe stata necessaria ne una nuova disposizione di legge, ne una eventuale norma regolamentare per procedere alla corretta liquidazione del dovuto. La realizzazione del presupposto impositivo deve infatti riferirsi non solo all'esistenza di un provvedimento di autorizzazione, ma anche all'esistenza di un beneficio diretto o indiretto che il contribuente ritrae dall'utilizzo del suolo pubblico. Durante il lockdown non si è costituita quindi l'obbligazione tributaria essendo intervenuto un fattore esterno indipendente dalla volontà del concessionario che ha di fatto reso inutilizzabile l'area.
Non solo l'esenzione al commercio ambulante è stata quindi inutile ma è andata anche a creare una situazione paradossale. Generalizzando infatti il diritto all'esenzione a favore di una intera categoria economica indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza e a prescindere se i soggetti beneficiari abbiano o meno occupato durante il blocco, ha fatto si che anche gli ambulanti di generi alimentari, che come noto non hanno mai interrotto il loro lavoro, godano incredibilmente dell'esenzione. Così che i mercati del pesce, delle verdure e in genere dei prodotti alimentari pur traendo beneficio economico dall'occupazione del suolo pubblico usufruiranno di sgravi e rimborsi a dispetto di tutte le altre attività economiche che negli stessi mesi di marzo e aprile hanno loro malgrado pagato il suolo pubblico senza tuttavia beneficiarne. Si pensi ad esempio agli stessi bar e ristoranti, ai chioschi, alle edicole, alle giostre per i bambini e a tutti quei soggetti chiamati paradossalmente a versare per le loro occupazioni nonostante fossero stati costretti a chiudere l'attività a seguito dei vari Dpcm.
Anche questa volta la disciplina emergenziale non solo non è riuscita a dare un segnale concreto alle problematiche del fisco locale ma ha generato un paradosso imbarazzante che ora i Comuni non sanno come gestire.

(*) Docente Anutel