I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Esenzione seconda rata Imu 2020 in attesa di ristoro

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

I decreti ristori emanati negli ultimi mesi dello scorso anno hanno ampliato l'esenzione dalla seconda rata Imu 2020 a ulteriori fattispecie, rispetto a quelle introdotte dal Dl 34/2020 e dal Dl 104/2020. Tuttavia, mentre il ristoro statale ai Comuni del minor gettito Imu relativo alle esenzioni previste da questi ultimi decreti è stato erogato nel corso del 2020, gli enti sono ancora in attesa dei contributi compensativi previsti dai decreti ristori.

Il mancato pagamento della seconda rata Imu 2020
L'articolo 9 del Dl 137/2020 (decreto Ristori), convertito nella legge 176/2020, ha esentato dalla seconda rata dell'Imu 2020 gli immobili delle attività economiche che sono state ritenute maggiormente colpite dagli effetti connessi all'emergenza epidemiologica. In particolare, l'esenzione ha riguardato gli immobili e le relative pertinenze in cui erano esercitate le attività rientranti nei codici Ateco indicati nell'allegato 1 al decreto, a condizione però che i proprietari degli stessi fossero anche i gestori delle attività ivi svolte. L'ambito applicativo dell'esenzione è stato successivamente chiarito dall'articolo 8 del Dl 157/2020 (decreto Ristori-quater), il quale ha precisato che la stessa spetta non solo ai proprietari gestori ma anche in tutti i casi in cui il soggetto passivo dell'Imu è il gestore dell'attività, coinvolgendo quindi, ad esempio, gli usufruttuari, i locatari finanziari e i concessionari. Quest'ultima norma è successivamente confluita nell'articolo 9-ter della legge 176/2020 che ha "inglobato" diversi decreti Ristori.
Successivamente l'articolo 5 del Dl 149/2020 (decreto Ristori-bis) ha esteso l'esenzione, sempre per la seconda rata Imu 2020, anche ad altre categorie di attività economiche, seppur limitatamente agli immobili ubicati nei comuni delle cosiddette «zone rosse», individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del ministro della Salute. Norma anche essa confluita nella legge 176/2020 (articolo 9-bis). Sul punto va evidenziato che il ministero dell'Economia e delle finanze, con le Faq pubblicate in data 7 dicembre 2020, ha affermato che per l'esonero dalla seconda rata dell'imposta municipale propria, è sufficiente che l'immobile fosse ubicato nella fascia «rossa» nel periodo compreso tra l'emanazione del Dpcm 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell'Imu (16 dicembre 2020), indipendentemente dalla circostanza che durante questo periodo il territorio della regione interessato fosse passato in una fascia diversa.
Entrambe le disposizioni hanno stabilito degli appositi ristori in favore dei Comuni del minor gettito Imu dalle stesse derivante. L'articolo 9 della legge 176/2020 ha incrementato il fondo già previsto dal Dl 34 (articolo 177) di 112,7 milioni di euro, mentre l'articolo 9-bis della medesima legge lo ha aumentato di ulteriori 31,4 milioni di euro. Questi importi vanno quindi ad aggiungersi alle somme stanziate dall'articolo 177 del Dl 34/2020, pari a euro 76,75 milioni di euro e dall'articolo 78 del Dl 104/2020, di euro 85,95 milioni di euro, somme che sono state distribuite ai Comuni nel 2020, da ultimo con il Dm del 10 dicembre 2020.
I contributi stanziati invece dai decreti ristori devono essere ripartiti con appositi decreti ministeriali che avrebbero dovuto essere emanati entro 60 giorni a far data dal 9 novembre 2020, vale a dire entro l'ormai trascorso 8 gennaio. Lo stesso Dm 10 dicembre 2020 rinvia in modo espresso il loro riparto a successivi decreti.

Gli effetti contabili per i Comuni
La mancata emanazione del predetti decreti entro la fine del 2020 rischia di impattare sugli equilibri dei bilanci dei Comuni. Per comprenderne il motivo occorre ripercorrere le regole per l'accertamento contabile delle entrate, previste dal principio contabile applicato allegato 4/2 al Dlgs 118/2011. Il punto 3.7.5 ha stabilito che le entrate accertate per cassa devono essere imputate all'esercizio di riferimento, considerando tutte le riscossioni pervenute entro la chiusura del rendiconto o, comunque, entro la scadenza prevista per la sua approvazione. Quindi anche le somme relative all'Imu 2020 incassate fino ad aprile 2021 dovranno imputarsi all'esercizio 2020. In relazione ai contributi, invece, il punto 3.6 ha stabilito che per quelli erogati dal Ministero dell'interno ai sensi della normativa vigente, le somme devono essere imputate all'esercizio in cui ne viene data comunicazione formale agli enti destinatari, mediante pubblicazione nel sito internet del medesimo.
Nel caso dell'esenzione dalla seconda rata Imu 2020 prevista dalla legge 176/2020, il gettito dell'Imu accertabile nel 2020 si è ridotto in misura pari all'imposta ordinariamente dovuta in relazione agli immobili che hanno beneficiato della cancellazione dell'imposta. Tuttavia questa minore entrata non può trovare copertura nel 2020 tramite l'accertamento contabile dei contributi compensativi, accertamento che non può essere assunto e imputato al 2020 stante la mancata pubblicazione entro la fine del predetto anno dei decreti di riparto. Salvo che non si vogliano considerare le somme erogate dal ministero alla stregua dell'Imu e quindi accertarle con le stesse regole dell'imposta, imputandole cioè all'anno 2020 ove incassate entro la chiusura del rendiconto. Anche se ciò non appare in linea con la natura delle somme erogate e con quanto stabilito dal principio contabile.
Ci si potrebbe interrogare se sia possibile compensare questo minor gettito con il fondo funzioni fondamentali. In proposito va rammentato che il Dm 3 novembre ha stabilito che il fondo finanzia la riduzione del gettito Imu relativo all'anno 2020, incassato entro il 28 febbraio 2021 rispetto al gettito Imu anno 2019, incassato entro il 28 febbraio 2020, come risultati dai modelli F24. Il Dm ha previsto tuttavia che sia comunque espressamente escluso dalla copertura del fondo il minor gettito specificatamente ristorato dallo Stato, richiamando proprio il fondo di cui all'articolo 177 del Dl 34/2020 e di cui all'articolo 78 del Dl 104/2020. Il decreto non fa riferimento in modo specifico ai trasferimenti introdotti dai decreti ristori (anche perché il Dl 149/2020 è stato emanato successivamente), ma è pur vero che quest'ultimi hanno in realtà incrementato sempre il fondo di cui all'articolo 177 del Dl 34/2020.
(*) Vice-presidente Anutel

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