Fisco e contabilità

Esercizio provvisorio, dal Dl Rilancio l'autorizzazione alle variazioni di bilancio per utilizzare i fondi dell'emergenza

La deroga risolverà i problemi degli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 2020/22

di Patrizia Ruffini

Gli enti in esercizio provvisorio potranno approvare, con deliberazione di giunta, le variazioni di bilancio che riguardano l'utilizzo delle risorse trasferite per fronteggiare l'emergenza. La deroga, inserita nella legge di conversione del decreto legge 34/2020 (all'articolo 112-bis, quarto comma), consentirà di risolvere i problemi delle amministrazioni che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 2020/22 (si veda sui fondi per il disagio abitativo il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 17 aprile).

Per gli enti che si avvarranno della proroga dell'esercizio provvisorio al 30 settembre 2020, può essere utile mettere in fila le regole, ordinarie e dell'emergenza, in tema di variazioni consentite durante questo periodo.

Secondo le norme ordinarie, nel corso dell'esercizio provvisorio è possibile applicare l'avanzo presunto vincolato o accantonato, ed effettuare le variazioni del fondo pluriennale vincolato e quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito poi l'utilizzo del fondo di riserva per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. Non ci sono limitazioni durante l'esercizio provvisorio all'attività di riaccertamento ordinario dei residui e di eventuale riaccertamento parziale.

Sono inoltre consentite le variazioni di Peg sia per le entrate che per le spese e le variazioni possono riguardare anche l'esercizio successivo. Sempre con delibera di giunta, è possibile effettuare le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale.

Deroga per i fondi per l'emergenza alimentare
Per l'utilizzo dei fondi per l'emergenza alimentare, l'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658/2020 (articolo 1, terzo comma) ha disposto la deroga per la variazione in esercizio provvisorio, da effettuare con deliberazione di giunta.

Utilizzo di avanzo libero, anche presunto
L'articolo 109, secondo comma del Dl 18/2020 consente poi agli enti in esercizio provvisorio l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione, entro l'ottanta per cento del valore, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Deroghe per le variazioni relative ai fondi per l'emergenza
Ulteriori deroghe per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono in arrivo con il decreto legge 34/2020, che autorizza, in caso di esercizio provvisorio, le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli enti locali da norme di legge per fronteggiare l'emergenza.
Per le stesse risorse trasferite per fronteggiare l'emergenza, infine, nell'anno 2020 non si applica l'articolo 158 del Tuel, in tema di rendiconti dei contributi straordinari.

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