Esercizio provvisorio, tutte le mosse consentite fino al 31 gennaio 2021
La regola dei dodicesimi non si applica per spese tassativamente regolate dalla legge o frazionabili
Gli enti che entro il 31 dicembre 2020 non hanno approvato il bilancio di previsione 2021/23, nelle more dell'approvazione del documento di programmazione, non possono impegnare mensilmente per ciascun programma importi superiori a un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato. Non si applica la regola dei dodicesimi in caso di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. È inoltre possibile impegnare tutte le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti.
In esercizio provvisorio non è' inoltre consentito il ricorso all'indebitamento e l'ente può impegnare la spesa corrente e in partite di giro, mentre la spesa in conto capitale può essere impegnata solo nel caso di lavori pubblici o interventi di somma urgenza.
È tuttavia consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria disciplinata dall'articolo 222 del Tuel, il cui limite massimo, fino al 2022, è elevato ai 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo rendiconto approvato.
Le variazioni in esercizio provvisorio
Nel rispetto delle esigenze gestionali, nel corso dell'esercizio provvisorio è poi possibile applicare l'avanzo presunto vincolato o accantonato, nonché effettuare le variazioni del fondo pluriennale vincolato e quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle spese correlate.
La ricca dote di fondi vincolati non integralmente utilizzati nell'anno 2020 farà certamente emergere nel corso di questi primi mesi del 2021 la necessità di applicare all'esercizio provvisorio le quote vincolate del risultato presunto.
Il risultato presunto vincolato derivante dall'esercizio precedente potrà essere utilizzato per le finalità cui era destinato prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020, attraverso l'iscrizione delle risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.
L'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente. Durante l' esercizio provvisorio la competenza ad adottare l'atto di variazione è della giunta, previo parere dell'organo di revisione contabile.
Se nel corso dell'esercizio provvisorio, il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzia un disavanzo di amministrazione, l'ente è però tenuto a osservare le regole della gestione provvisoria e deve procedere all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo.
Nel corso dell'esercizio provvisorio è inoltre possibile utilizzare il fondo di riserva per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. Con delibera di giunta è inoltre possibile effettuare le variazioni di Peg e le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale.
Durante l'esercizio provvisorio è infine possibile approvare il riaccertamento ordinario e quello parziale dei residui.
La gestione provvisoria
Regole più rigide devono invece essere osservate in caso di gestione provvisoria, che scatta quando l'ente non approva il bilancio di esercizio entro il termine eventualmente prorogato dalla legge. In questo caso l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
Monitoraggio trimestrale e relazione al conto annuale, le verifiche del revisore
di Corrado Mancini e Patrizio Battisti - Rubrica a cura di Ancrel