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Europee, escluso il contrassegno con il simbolo del partito «affiliato» non autorizzato

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di Daniela Casciola

È legittima l'esclusione dalla competizione elettorale europea del 26 maggio 2019 di una lista elettorale che deposita all'interno del proprio contrassegno anche quello di un partito politico europeo «affiliato», senza autorizzazione da parte di quest'ultimo. Allo stesso modo non può essere ammesso nel contrassegno un simbolo che ormai identifica da anni per l'elettorato un'altra formazione politica.
Nelle sentenze n. 2620 e n. 2621 del 23 aprile, il Consiglio di Stato ha così definitivamente escluso sia la lista che aveva depositato il contrassegno «Democrazia Cristiana», con al suo interno anche il rimando allo scuso crociato, chiarendo che l'unica formazione legittimata a raccogliere l'eredità della passata formazione politica è l'Udc, sia la lista «Pensioni & Lavoro» che nel contrassegno riportava elementi caratteristici del simbolo del Partito Laburista inglese - una rosa di colore rosso vermiglio sovrastata dalla scritta Labour – senza averne l'autorizzazione.

Il quadro delle norme
Sul piano del diritto nazionale, anzitutto, il giudice ha ricordato come l'articolo 14, comma 3, del Dpr 361/1957 vieti espressamente la presentazione, da parte di altri partiti o gruppi politici, di contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.
Sul piano del diritto europeo, poi, il Consiglio di Stato ha ricordato che i partiti o gruppi politici nazionali possono inserire, nel contrassegno che intendono presentare, simboli e/o denominazioni di partiti europei, fornendo la relativa documentazione sulla legittimità all'uso. Con la decisione Ue, Euratom 2018/994 del Consiglio è stato modificato l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/Ceca, Cee, Euratom del Consiglio, inserendo l'articolo 3-ter, secondo cui «gli Stati membri possono consentire l'apposizione, sulle schede elettorali, del nome o del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato».

L'autorizzaizone del partito «affiliato»
Il partito nazionale, che deposita, all'interno del proprio contrassegno, anche quello di un partito politico europeo «affiliato», deve produrre l'attestazione/dichiarazione del presidente, segretario o altro rappresentante legale del partito europeo di riferimento, che affermi l'esistenza di un «collegamento» (o affiliazione/associazione) con detto partito nazionale, e la conseguente legittimazione all'utilizzo del simbolo e/o della denominazione del partito o gruppo politico europeo all'interno del contrassegno che il medesimo partito nazionale deposita. In mancanza di tale collegamento, debitamente documentato, e che non può essere ovviamente frutto della mera iniziativa unilaterale del partito nazionale, non è legittimo l'uso del simbolo del partito europeo nel proprio contrassegno da parte del partito nazionale. I principi relativi all'esigenza dell'affiliazione valgono anche per il rapporto tra partito nazionale e altro partito estero e, dunque, anche per il collegamento orizzontale tra partito nazionale e quello presente in altro Stato dell'Unione e non solo, dunque, per quello verticale tra partito nazionale e partito presente nel Parlamento Ue, sempre a evitare condotte che suscitino dubbi o confusione nei cittadini.
Conseguentemente il divieto dell'articolo 14, comma 3, del Dpr 361/1957, a mente del quale «non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti», nell'ottica della competizione elettorale europea non riguarda solo i partiti nazionali, ma anche quelli di altri Stati membri dell'Unione, con la conseguenza che l'affiliazione è istituto applicabile sia al collegamento verticale tra partiti nazionali e partiti europei sia al collegamento orizzontale tra partiti di diversi Stati.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2620/2019

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2621/2019

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