Personale

Falso ideologico e truffa per il dirigente che dichiara di avere una laurea mai conseguita

Ad affermare definitivamente la responsabilità penale di un ex dirigente pubblico è stata la Cassazione

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di Andrea Alberto Moramarco

Commette i reati di falso ideologico e di truffa chi ottiene il ruolo di capo dipartimento alla Regione attestando falsamente di possedere una laurea, in realtà mai conseguita. Ad affermare definitivamente la responsabilità penale di un ex dirigente pubblico è la Cassazione con la sentenza n. 12791/2021, confermando la condanna già inflitta all’uomo dal Tribunale prima e dalla Corte d’appello poi.

Il caso
Protagonista della vicenda è un uomo che, dopo aver svolto per circa otto anni diverse attività presso la Regione Veneto, conseguiva l'incarico di direttore di dipartimento, ruolo che ricopriva per due anni, fino a quando cioè si scopriva che in realtà il dirigente non aveva mai conseguito la laurea. Di qui la revoca di ogni funzione e il procedimento penale per falso ideologico e truffa ai danni della Regione, per aver ottenuto l'importante ruolo attestando il falso in una dichiarazione sostitutiva di certificazione.Dopo la condanna per i due reati nei gradi di merito, con tanto di risarcimento del danno (20 mila euro) in favore della Regione per danno all'immagine, la vicenda arrivava all'attenzione dei giudici di Cassazione, dinanzi ai quali l'ormai ex dipendente si difendeva da entrambe le contestazioni mosse nei suoi confronti sostenendo, in particolare, di aver conseguito nel 1993 una laurea honoris causam in Scienze politiche presso un ente di diritto privato di New York (Universitas Internationalis Studiorum Superiorum Pro Deo) e che il titolo gli era stato consegnato presso l'Università di Trieste. Ciò era avvenuto in conformità degli accordi esistenti tra Italia e Stati Uniti d'America e avrebbe ingenerato in lui la convinzione che il titolo fosse valido ed efficace in Italia. Inoltre, secondo l'imputato, per ottenere quello specifico posto non era nemmeno sufficiente il requisito della laurea, avendo lo stesso già maturato esperienza professionale con l'ente regionale e non rivestendo il ruolo ricoperto alcun carattere di novità.

La decisione
La Suprema corte conferma però il verdetto di merito, ovvero la condanna per i due reati, oltre al risarcimento del danno. Ebbene, spiegano i giudici di legittimità, quanto al reato di falso ideologico, è palese che l'ex dipendente abbia dichiarato il falso, in quanto è sì vero che l'istituto di New York ha rilasciato il titolo, ma è anche vero che tale titolo non ha alcun valore in Italia, posto che tale ente non è ricompreso tra le istituzioni accreditate o riconosciute in Italia dal Miur.Quanto al reato di truffa, per il Collegio è anche qui evidente come la Regione Veneto sia stata tratta in inganno dalla dichiarazione dell'imputato, che è entrata a far parte del suo curriculum ed è stata oggetto di valutazione. Ciò significa che la laurea dichiarata nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, è stata tenuta in considerazione al fine del conferimento dell'incarico, e tanto basta a ritenere integrata la truffa ai danni dell'ente regionale.Infine, quanto al risarcimento del danno in favore della Regione, per la Cassazione sussistono sia l'an che il quantum del danno all'immagine dell'ente, venendo in rilievo l'altro ruolo dirigenziale ricoperto senza averne diritto, la retribuzione percepita e la rilevanza esterna degli atti sottoscritti in quelle funzioni.

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