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Farmacie, l'approvazione della pianta organica è di esclusiva competenza comunale

La revisione della distribuzione sul territorio non implica l'obbligo dell'avvio del procedimento in quanto è un atto a carattere programmatorio dal contenuto generale

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di Pippo Sciscioli

L'approvazione della pianta organica delle farmacie rientra nella discrezionalità del Comune. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3436/2020, è intervenuto nuovamente nello scarno panorama giurisprudenziale in materia di procedimento autorizzativo delle farmacie, per precisare i compiti e i ruoli di Comune e Regione.

L'apertura di nuove farmacie e il trasferimento di una già esistente all'interno del Comune può avvenire solo all'interno della zona farmaceutica individuata dalla pianta organica territoriale approvata dalla giunta Comunale.

L'articolo 1 della legge 475/68 impone infatti la preventiva verifica della compatibilità con lo strumento pianificatorio di esclusiva competenza del Comune su cui la Regione effettua un mero controllo di legittimità formale con conseguente recepimento.

Secondo Palazzo Spada, l'approvazione della pianta organica e le sue revisioni non richiedono l'osservanza dell'obbligo di avvio del procedimento (articoli 7 e 8 della legge 241\1990), in virtù del carattere programmatorio della stessa che è un atto a contenuto generale.

Infatti, l'articolo 13 della legge 241\1990 prevede che l'onere informativo non debba essere osservato proprio per gli atti di programmazione.

Per le identiche motivazioni, l'atto di approvazione della pianta organica e delle sue modifiche non richiede una specifica e puntuale motivazione se non quella generale legata all'interesse pubblico della razionale, armonica e diffusa distribuzione delle farmacie sul territorio comunale, che tenga conto anche delle zone meno popolate.

Interesse generale che prevale su quello particolare dei farmacisti alla scelta del punto del territorio commercialmente più appetibile.

Il Comune, a questo proposito, gode di ampia discrezionalità nella definizione della pianta, non sindacabile dal giudice amministrativo se non sotto il profilo dell'arbitrarietà, illogicità, irrazionalità del provvedimento.

La competenza sull'approvazione della pianta, che non costituisce un piano, è della giunta comunale e non del consiglio, in ragione della residualità delle sue competenze rispetto al consiglio (articolo 48 del testo unico degli enti locali (Dlgs 267/00), a seguito dell'acquisizione dei pareri obbligatori e non vincolanti dell'ordine provinciale dei farmacisti e dell'azienda sanitaria locale. La pianta va poi revisionata entro il mese di dicembre degli anni pari.

Per quanto attiene i trasferimenti di farmacie esistenti, questi possono avvenire soltanto all'interno della stessa zona farmaceutica e a una distanza non inferiore a 200 metri da altre farmacie.

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