Farmacie rurali, la distanza minima di 3.000 metri non costituisce un limite rigido e assoluto
Le esigenze di assistenza della popolazione giustificano un'applicazione temperata della regola
Il Tar Abruzzo ha affermato, con la sentenza n. 370/2022, che le farmacie rurali, create sulla base del criterio topografico, possono essere istituite anche a una distanza inferiore a 3.000 metri rispetto alla farmacie esistenti.
L'allocazione
Il titolare di una farmacia ha impugnato la determinazione con cui la regione ha autorizzato l'apertura di una sede farmaceutica, in quanto ubicata alla distanza di 2.240 metri rispetto alla propria, inferiore rispetto a quella stabilita dall'articolo 104 del testo unico n. 1265 del 1934, che fissa in 3.000 metri la distanza minima tra le farmacie di nuova istituzione e quelle esistenti. Disposizione che si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune. L'articolo 1 della legge 475/1968 invece dispone che il numero delle autorizzazioni sia stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.
Il Tar Abruzzo evidenzia che l'allocazione sul territorio del servizio farmaceutico è retta da due principali criteri: quello demografico e quello topografico. E precisa altresì come la giurisprudenza abbia rimarcato che l'apprezzamento delle particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle situazioni ambientali, topografiche e di viabilità atte a giustificare l'istituzione di una nuova sede farmaceutica (rurale) secondo il criterio della distanza, in deroga al normale criterio demografico, costituisce esplicazione di potestà discrezionale tecnico-amministrativa non sindacabile in sede di legittimità se non per evidente erroneità o per macroscopici vizi logici.
Le farmacie rurali
Posto che le farmacie sono classificate in urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e rurali, ubicate in centri abitati non superiori a 5.000 abitanti, i giudici amministrativi abruzzesi sottolineano che queste ultime sono destinate a far fronte a particolari esigenze di assistenza farmaceutica, fondandosi esclusivamente sul requisito dell'isolamento topografico del nucleo insediativo rurale e della discontinuità dello stesso dall'agglomerato urbano principale e la loro istituzione prescinde dall'ordinario criterio della popolazione. Propongono pertanto una lettura coordinata delle previsioni normative secondo cui è necessario assicurare un'equa distribuzione sul territorio tenendo conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate, alla luce della quale il limite dei 3.000 metri deve trovare un necessario temperamento allorché occorra assicurare l'erogazione del servizio nell'ambito di frazioni quando particolari situazioni ambientali, topografiche e di viabilità impongano l'istituzione della sede farmaceutica.
«Le farmacie rurali – si legge nella sentenza – istituite sulla base del criterio topografico, pertanto ben possono essere istituite anche ad una distanza inferiore a 3000 metri rispetto alla farmacie esistenti, sulla base di una attenta valutazione da effettuare in relazione alla singola fattispecie concreta, essendo recessivo in un'ottica comparativa degli interessi in gioco, anche alla luce della normativa di rango eurounitario, l'interesse protezionistico delle farmacie precedentemente insediate ad evitare interferenze nello svolgimento della loro attività, rispetto al preminente interesse pubblico ad assicurare la massima diffusione del servizio farmaceutico anche in zone svantaggiate».
La distanza
Nel caso di specie la sede farmaceutica, qualificata come rurale, è stata istituita secondo il criterio topografico con l'obiettivo di dare assistenza agli abitanti di una frazione che dista circa quattro chilometri dal centro storico, dove è ubicata l'altra sede farmaceutica, caratterizzati per giunta da scarsa viabilità. Da qui la legittimità del provvedimento impugnato, posto che le esigenze di assistenza della popolazione giustificano «un'applicazione temperata della regola della distanza minima dei 3000 metri (…) che non costituisce un limite rigido ed assoluto».