Fisco e contabilità

Fattura elettronica, sono solo cinque i casi in cui la Pa potrà non accettare il documento

Se gli errori possono essere corretti mediante le procedure di variazione previste le fatture dovranno comunque essere accettate

di Federico Gavioli

È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 262, del 22 ottobre 2020, il decreto 132/2020 del ministero dell'Economia e delle Finanze, in vigore dal 6 novembre prossimo, che ha indivuduato le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche, da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'introduzione di specifiche cause di rifiuto delle fatture elettroniche (solo cinque casi) consentirà di risolvere le criticità segnalate, tramite le loro associazioni di categoria da molti fornitori della Pa, ponendo un freno a quei rifiuti delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni che spesso avveniva per non pagare o pagare il fornitore con molto ritardo.
Va ricordato che dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse (non solo nei confronti della pubblica amministrazione), a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche. L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla legge di bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè business to business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè business to Consumer).

Cause che consentono alla Pa di rifiiutare le fatture elettroniche
Le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:
a) fattura elettronica riferita a una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
b) omessa o errata indicazione del codice identificativo di gara (CIG) o del codice unico di progetto (CUP), da riportare in fattura (articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a), dello stesso comma 2);
c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del ministro della Salute 21 dicembre 2009, da riportare in fattura (articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 78/2015);
d) omessa o errata indicazione del codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura (decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero della Salute, del 20 dicembre 2017);
e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Aspetti operativi
Il decreto ha previsto che le Pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura qualora i dati possano essere corretti mediante le procedure di variazione previste dall'articolo 26, del Dpr 633/1972 (cosiddetto note di debito o di credito).
Si dispone inoltre che:
• il rifiuto della fattura deve essere comunicato al cedente/prestatore con le modalità previste dal paragrafo 4.5, dell'allegato B, al medesimo Dm 3 aprile 2013, e nel termine indicato dalle relative specifiche tecniche;
• il destinatario, qualora notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti sopra.

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