Fisco e contabilità

Fcde, fondo contenzioso e conti giudiziali: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Accantonamento fondo crediti di dubbia esigibilità

La sezione della corte dei conti delle Marche ha evidenziato l’importanza di effettuare un prudente apprezzamento delle entrate di dubbia e difficile esazione, alla stregua dell’articolo 167 del Tuel e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. In questo contesto, la determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione è un adempimento cruciale ai fini della corretta quantificazione del Fcde e le entrate oggetto di svalutazione devono essere analiticamente individuate. La “svalutazione” deve avere effetto sulla programmazione e previsione degli impieghi delle medesime entrate in termini di spesa, al fine di tutelare l’ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive perfezionate, scadute ed esigibili con entrate non disponibili.
Sezione regionale di controllo delle Marche - Deliberazione n. 25/2025

Fondo contenzioso

È da rimarcare l’importanza – nel sistema dell’armonizzazione contabile - della corretta quantificazione del fondo rischi contenzioso, misura di carattere prudenziale, la cui costituzione risulta doverosa in forza di quanto previsto dall’allegato 4/2 al Dlgs n. 118/2011. Trattasi, infatti, di misura volta a consentire all’ente gravato dal contenzioso di premunirsi di una provvista adeguata a mitigare l’impatto sul bilancio delle eventuali sentenze di condanna. La corretta determinazione dell’accantonamento è, altresì, determinante per evitare che il risultato di amministrazione risulti privo di attendibilità e, conseguentemente, inidoneo a fornire veridica rappresentazione della situazione economico-finanziaria dell’ente. La giurisprudenza della Sezione delle autonomie (deliberazione n. 14/2017) ha da tempo evidenziato come, ai fini della corretta quantificazione del Fondo contenzioso, «risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. (….) la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza».
Sezione regionale di controllo delle Marche - Deliberazione n. 26/2025

Parifica dei conti giudiziali

La parificazione è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall’amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all’esito della fase di verifica o controllo amministrativo. Sicché, è parere del collegio che la parifica di cui è menzione nel “codice” debba intendersi come procedimento complesso, in esso comprendendo tanto la vera e propria concordanza, rilasciata dall’amministrazione di appartenenza dell’agente contabile, quanto il “visto” di regolarità amministrativo contabile, da rilasciare, per i conti degli agenti erariali, dal sistema delle ragionerie territoriali e dagli uffici centrali di bilancio (organi esterni), e, per gli agenti degli enti locali, dai propri organi interni, parifica e visto, da tenere distinti dalla relazione degli organi di controllo interno, espressamente prevista dall’articolo 139 comma 2, del Dlgs 174/2016 che va trasmessa alla Corte unitamente al conto. Perciò, detto adempimento, ad opera degli Uffici di controllo (interni ed esterni alle amministrazioni di appartenenza degli agenti contabili) deve leggersi come l’esito di un sub - procedimento interno, che va a completare, in quanto sostanzialmente rilevante (anche per la qualità professionale degli organi da cui promana), quello sempre sostanziale di parifica del conto giudiziale.
Sezione regionale giurisdizionale della Campania - Sentenza n. 63/2025

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