Personale

Ferie dell'anno in corso fuori dall'ambito di applicazione del decreto Cura Italia

La linea interpretativa del dipartimento della Funzione pubblica trova spazio anche in tribunale

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

È illegittima la condotta di un ente locale che, ritenendo di applicare correttamente la disposizione contenuta nell'articolo 87, comma 3, del decreto legge 18/2020 (Cura Italia), abbia imposto a un dipendente, impossibilitato a ricorrere al lavoro agile e che aveva già utilizzato tutti gli istituti contrattualmente previsti per giustificare le assenze (ferie pregresse, congedi, banca ore e istituti analoghi), di fruire delle ferie maturate nell'anno in corso (nel caso specifico, si trattava dell'anno 2020), prima di giungere all'esenzione dello stesso dal servizio. È in questi termini che si è espresso il Tribunale di Milano con sentenza N.R.G. 7831/2020 del 17 marzo 2021, che conferma la linea interpretativa fornita dal servizio ispettivo del dipartimento della Funzione pubblica con nota n. 27465/2020 (si veda Enti locali & Edilizia del 16 aprile 2020).

Il fatto
Il comma 3 dell'articolo 87 del decreto Cura Italia ha previsto che «qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio». Un ente locale milanese ha ritenuto che nel concetto di «altri analoghi istituti», citati dalla summenzionata disposizione, dovessero annoverarsi anche le ferie maturate nell'anno in corso, in analogia con l'utilizzo delle ferie non godute nell'anno precedente; e, in ogni caso, considerata la situazione emergenziale in atto e la necessità di proteggere la salute dei dipendenti e dell'utenza, si potesse far ricorso al potere di programmazione delle ferie che è riconosciuto al datore di lavoro dalle norme civilistiche (articolo 2109 del codice civile) e contrattuali (per gli enti locali, all'articolo 28, comma 10, del contratto 21 maggio 2018). Partendo da questo assunto, l'ente ha così imposto a un lavoratore, stante la sospensione del servizio al quale era assegnato, l'impossibilità di collocarlo in smart working o fare ricorso agli altri strumenti previsti dalle disposizioni speciali, di fruire delle ferie dell'anno in corso. Il lavoratore ha ritenuto la condotta illegittima e lesiva dei propri diritti, così ha agito innanzi al giudice del lavoro per il ripristino del monte ferie dell'anno 2020.

La decisione
Per il giudice del lavoro la soluzione va ricercata nel comma 3 dell'articolo 87 del decreto Cura Italia e delle indicazioni interpretative fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica con circolare n. 2/2020. La lettura sistematica delle fonti richiamate porta a escludere che le ferie maturate nell'anno 2020 possano farsi rientrare nel concetto di «ferie pregresse» né tanto meno in quello di «altri analoghi istituti», per diverse ragioni.
La prima ragione risiede nel concetto di ferie (siano o meno pregresse) poiché per "ferie" si intende un unico e specifico istituto non riconducibile al concetto di «altro istituto». La norma in questione, nel disciplinare l'istituto delle ferie, ha voluto regolare in via eccezionale le sole ferie pregresse, negando in tal modo l'impatto sulle ferie non pregresse.
La seconda ragione la si rinviene all'interno della circolare n. 2/2020, la quale ha esplicitamente parlato di «istituto delle ferie», lasciando così intendere che la legislazione emergenziale in materia di ferie si esaurisca nel riferimento alle ferie pregresse.
Infine, il rimando della norma agli «altri analoghi istituti» deve essere letto in stretta connessione con il «rispetto della contrattazione collettiva» e nella contrattazione nazionale del comparto delle funzioni locali non vi è traccia di una norma che consente al datore di lavoro di disporre delle ferie non pregresse senza tener conto delle richieste del dipendente.
Sulla scorta di queste motivazioni, il Tribunale di Milano ha così condannato l'ente locale all'applicazione dell'esenzione del dipendente dal servizio (con regolare retribuzione), al ripristino del monte ferie 2020 e al pagamento delle spese processuali.

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