Personale

Ferie monetizzabili se il dipendente è in malattia al momento del pensionamento e non le ha smaltite prima

Il divieto non opera quando il mancato godimento è dovuto a causa non imputabile a precise scelte del lavoratore

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di Pietro Alessio Palumbo

Il dipendente che non ha goduto delle ferie a causa di una malattia contratta nell'ultimo periodo di servizio ha diritto, al momento del pensionamento, a una indennità sostitutiva per ferie non godute.

Con la sentenza n. 2349/2022, il Consiglio di Stato ha chiarito che il generale divieto di monetizzazione delle ferie non opera quando il mancato godimento delle stesse sia dovuto a causa non imputabile a precise scelte del dipendente. Il divieto opera invece quando il mancato godimento delle ferie sia dovuto alla volontà o a un comportamento del lavoratore, quali ad esempio dimissioni, risoluzione, mobilità, pensionamento per raggiungimento dei limiti di età. Tutte condizioni queste ultime che consentono sicuramente di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare la necessaria intesa tra le legittime preferenze del lavoratore e le scelte organizzative del datore di lavoro.

Le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi poiché hanno la duplice finalità di consentire al lavoratore di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e di beneficiare di un necessario periodo di distensione e ricreazione. E la violazione di tale divieto oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

La spettanza delle ferie annuali retribuite è un diritto fondamentale; e in quanto tale è conferito a ogni lavoratore indipendentemente dal suo stato di salute. Quando è cessato il rapporto di lavoro e allorché la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non sia più possibile, il dipendente ha quindi diritto a un'indennità sostitutiva proprio per evitare che, a causa di tale impossibilità oggettiva, non riesca in alcun modo a beneficiare di questo diritto; neppure nella forma (residuale) pecuniaria che di norma è preclusa. Il diritto a un'indennità monetaria non è soggetto ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato alla cessazione del rapporto di lavoro, e dall'altro al mancato godimento da parte del dipendente, suo malgrado, di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto.

Pertanto, in armonia con i parametri costituzionali il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente discende direttamente dal mancato godimento delle ferie ma deve essere certo che tale fatto non sia stato determinato da una distinta preferenza. Le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia o, a maggior ragione di decesso del dipendente, configurano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti sia dalla volontà del lavoratore che dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.

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