Contratto, flessibilità su tre mesi e pausa di dieci minuti
La definizione dei criteri per l'individuazione di fasce temporali era e rimane materia demandata alla contrattazione decentrata integrativa
La flessibilità oraria nel suo raggio di azione passa dal limite massimo del mese a quello dei tre mesi e la pausa obbligatoria torna a essere di dieci minuti e non più di mezz'ora.
Il contratto sottoscritto il 16 novembre 2022 apre le porte a una flessibilità più lunga e restituisce una pausa obbligatoria più contenuta che si allinea, nella misura, a quella prevista dalla fonte legale genitrice della fonte contrattuale, di dieci minuti appunto.
L'articolo 36, comma 3, del contratto sottoscritto il 16 novembre 2022 allarga le maglie della flessibilità oraria consentendo un recupero della flessibilità negativa maturata nel corso del mese, entro i due mesi successivi alla maturazione della stessa, contro il limite più ristretto del mese in corso, contenuto nell'articolo 27 del contratto del 21 maggio 2018, disapplicato dall'articolo 36, comma 5 del contratto appena sottoscritto.
Con riferimento alla negoziazione della flessibilità oraria con le parti sindacali va osservato che la definizione dei criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare era e rimane materia demandata alla contrattazione decentrata integrativa secondo l'articolo 7, comma 4, lettera p), del contratto del 16 novembre 2022.
Pari impegno negoziale era previsto anche nel contratto del 21 maggio 2018 che demandava alla contrattazione decentrata la stessa identica materia.
Di fatto il nuovo contratto conferma la sede negoziale della trattativa, introducendo però delle novità alla disciplina dell'orario di lavoro flessibile prevedendo cioè nuovi e più ampi spazi temporali, entro i quali è legittimo far agire il lavoro flessibile che consente al lavoratore di avvalersi di fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita. L'eventuale debito orario accumulato dovrà in ogni caso essere recuperato entro i due mesi successivi.
Questo a significare che la regolamentazione della flessibilità è aperta ad un ventaglio di possibilità che comprende la flessibilità giornaliera, settimanale, mensile o plurimensile come da nuova previsione a seconda delle risultanze della negoziazione con le parti sindacali.
Il tutto condito, dove e se interferente, con tempi nuovi di durata della pausa obbligatoria, quella che deve essere goduta qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, quella indisponibile perché rivolta al recupero psicofisico del lavoratore, quella che trae origine dall'articolo 8 del Dlgs 66/2003.
L'articolo 34 del contratto del 16 novembre 2022 disapplica l'articolo 26 del contratto del 21 maggio 2018. Sparisce la distinzione tra personale turnista e non turnista che alloggiava nella disciplina contrattuale disapplicata, dove riferita alla durata della pausa. Ora tutto il personale è allineato nell'obbligo di osservarla in misura non inferiore a dieci minuti qualora la prestazione di lavoro superi le sei ore.
L'unica deroga è prevista all'articolo 34, comma 5, del contratto del 16 novembre 2022, riferita alle sole attività per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuità dei servizi, nel rispetto comunque dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.