I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Focus della Corte dei conti sui debiti da sentenza e adeguatezza fondo rischi contenzioso

di Maria Veronica Gallinaro (*) - Rubrica a cura di Anutel

Lo scorso 5 febbraio la Corte dei conti ha comunicato l'apertura dei termini per l'acquisizione, attraverso l'applicativo Con.Te, dei dati relativi ai debiti fuori bilancio 2019 derivanti da sentenza (articolo 194 lettera a) del Tuel) nonché in ordine alla costituzione e all'adeguatezza del fondo rischi contenzioso.

Il relativo questionario, debitamente compilato, va trasmesso a cura del responsabile finanziario dell'ente e non dall'organo di revisione (che deve tuttavia effettuare la sua attività di vigilanza sul fenomeno «oneri da contenzioso» stante l'attestazione di congruità che in base al principio 4/2 deve rendere in sede di rendiconto) entro l'8 marzo 2021, avvalendosi del sistema «Con.Te», tramite la funzione «Invio da EETT» presente nel menu «Documenti», adempimento normativo «Debiti fuori bilancio», tipo documento «Oneri da contenzioso».

Questo adempimento segue la compilazione sempre da parte del responsabile finanziario del questionario dei dati relativi ai debiti fuori bilancio e ai disavanzi di amministrazione dell'esercizio 2019, che andava trasmesso alla sezione autonomie entro il 10 febbraio 2021, sempre attraverso l'applicativo Con.Te.

I due adempimenti hanno finalità diverse. In realtà il questionario relativo ai debiti fuori bilancio e ai disavanzi di amministrazione dell'esercizio 2019 rientra nelle informazioni che la Corte dei conti, come ogni anno, richiede a tutti gli enti locali (Città metropolitane, Province e Comuni) al fine di acquisire dati utili per riferire al Parlamento sui risultati della finanza locale (articolo 13 del Dl 786/1981, convertito nella legge 51/1982).

Con il questionario in scadenza l'8 marzo, invece, per la prima volta la Corte ha focalizzato la sua attenzione sui debiti da sentenza e sulla adeguatezza del fondo rischi. In semplici sei domande contenute in un'unica pagina sono stati sintetizzati due temi da sempre oggetto di confronto tra responsabili finanziari, organo di revisione e Sezione autonomie in sede di controllo.

Analizzando il questionario, nelle prime domande, la Corte ha chiesto all'ente se in occasione dell'avvio del sistema di contabilità armonizzata (1° gennaio 2015) ha provveduto alla ricognizione del contenzioso esistente e, sempre nell'ambito di questa ricognizione (o di ricognizioni svolte nelle annualità successive), ha provveduto all'analisi dell'alea di soccombenza e alla stima dei relativi oneri. Le domande successive sono volte a verificare se l'ente nei vari esercizi finanziari ha svolto un costante monitoraggio in ordine all'adeguatezza degli accantonamenti del fondo rischi da contenzioso (richiamando la deliberazione n. 9/2016 della stessa sezione) e se l'organo di revisione ha attestato la congruità dell'accantonamento e dello stanziamento del fondo rischi da contenzioso. Le ultime domande riguardano la consistenza del fondo rischi contenzioso al 31 dicembre 2019 e le modalità di finanziamento dei debiti fuori bilancio articolo 194 lettera a (sentenze esecutive).

Quello dei debiti fuori bilancio è da sempre uno dei temi più dibattuti in materia di contabilità degli enti locali. Il questionario riporta dunque l'attenzione sulle specifiche tematiche quali i debiti da sentenza e l'adeguatezza del fondo rischi contenzioso, sottolineandone l'importanza in tutte le fasi della gestione finanziaria. Durante la predisposizione del bilancio di previsione occorre effettuare una ricognizione del contenzioso e conseguentemente quantificare la consistenza del fondo da stanziare rispetto agli accantonamenti già confluiti nel risultato di amministrazione negli esercizi precedenti. Risulta altrettanto necessario in corso di gestione, in particolare in occasione della salvaguardia degli equilibri (articolo 193 del Tuel), che l'ente locale verifichi la presenza di debiti fuori bilancio.

In fase di rendiconto di gestione è bene ricordare che l'accantonamento dell'anno potrà anche essere di importo superiore, qualora ve ne sia la necessità, alla quota della previsione assestata stanziata nella missione 20 del bilancio dell'anno e, ovviamente, a condizione che i saldi del rendiconto lo consentano, ossia vi sia presenza di un avanzo di parte corrente libero. Potranno invece essere eliminati e/o ridotti gli accantonamenti effettuati per cause il cui rischio non si è manifestato o si è manifestato per un importo inferiore a quanto accantonato. Il fondo così definitivamente accantonato nel risultato di amministrazione potrà essere utilizzato negli anni successivi, mediante applicazione dell'avanzo accantonato, al manifestarsi dell'evento e quindi in presenza dell'obbligazione giuridica passiva. Attenzione però, perché non si potrà assumere alcun provvedimento di impegno di spesa se prima non sarà intervenuto il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del consiglio comunale, che ricondurrà la spesa derivante da sentenza nel sistema di bilancio dell'ente.

Sul tema dei debiti fuori bilancio la commissione Arconet nella seduta del 30 marzo 2016, ha espresso alcuni orientamenti anche di carattere innovativo. La commissione ha ritenuto che:
• non è possibile pagare debiti fuori bilancio nelle more del loro riconoscimento;
• non costituiscono debito fuori bilancio gli oneri comminati all'ente con sentenza passata in giudicato emessa in relazione a un contenzioso sorto in presenza di un impegno di spesa regolarmente assunto secondo le regole gius-contabili, se registrati e impegnati tempestivamente entro i termini previsti dalla sentenza, avendo l'ente le idonee coperture finanziarie;
• costituiscono debito fuori bilancio gli oneri da contenzioso sorto in assenza di un preventivo impegno di spesa, ad esempio perché l'ente ha violato le norme per l'assunzione degli impegni stessi. L'obbligo di riconoscere il debito opera anche se sussistono le idonee coperture finanziarie;
non costituiscono debito fuori bilancio tutte quelle spese certe ma non liquide e che lo diventano solo nel momento in cui l'ente riceve la relativa richiesta di rimborso.

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in diversi casi, hanno avuto modo di acclarare, sia pur successivamente, il rispetto solo formale e apparente delle regole di finanza pubblica, laddove gli esiti dei controlli finanziari hanno messo in luce un'ampia gamma di prassi elusive delle norme contabili, non solo mediante l'utilizzo di irregolari imputazioni contabili. Tra queste, si segnalano l'indebita postergazione ad annualità successive di debiti fuori bilancio, di cui l'ente era a conoscenza e che ha avuto un'influenza determinante ai fini del rispetto solo formale del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Resta ferma la possibilità in caso di accordo con i creditori, che la copertura dei debiti fuori bilancio possa essere disposta entro il termine di tre anni (articolo 194 del Tuel), come chiarito dalla Corte dei conti - sezione autonomie con delibera n. 21/2018/QMIG.

La sezione autonomie della Corte dei conti, con la delibera n. 27/2019/QMIG, ha fornito una interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive (articolo 194, comma 1, lettera a, del Tuel). La sezione, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 44/2019/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento».

Quindi la compilazione del questionario sui debiti da sentenza e sulla adeguatezza del fondo rischi richiama l'attenzione del responsabile finanziario su un'adeguata e attenta gestione della materia in tutte le fasi della gestione dell'esercizio finanziario.

(*) Componente consiglio generale Anutel

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